Data retention con pene da 3 anni in su
Data retention in linea con la Corte Ue. Con l’approvazione definitiva da parte del Senato della legge di conversione del decreto legge 132/2021 trova un assetto definitivo la nuova disciplina che permette l’acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per lo svolgimento di indagini.
L’accesso ai dati di traffico è così consentito solo nell’ambito di indagini penali su reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni (pene più lievi rispetto ai cinque anni della disciplina delle intercettazioni) oppure per i reati di minaccia, di molestia o di disturbo alle persone con il mezzo del telefono, ma quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi.
La Corte Ue con sentenza del marzo scorso, ribadita peraltro ieri nelle conclusioni dell’Avvocato generale in un altro procedimento, aveva censurato un accesso indiscriminato come lesivo della privacy e la possibilità di procedere all’acquisizione su semplice richiesta del pubblico ministero , senza cioè l’esame da parte di un’autorità giudiziaria terza.
Ora i dati possono essere acquisiti con autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pm o istanza del difensore dell’indagato, della persona offesa o di un’altra parte. In casi di particolare urgenza il pm può procedere, ma deve poi ottenere il via libera del giudice.
Disciplinata poi, in sede di conversione, anche la fase transitoria, con la possibilità di utilizzo dei dati solo se accompagnati da altri elementi di prova e per l’accertamento dei reati che a regime consentono l’acquisizione.
Fonte: Il Sole 24 Ore