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Anticipo Tfr statali, sicurezza e privacy a rischio

Sicurezza privacy non garantita dallo schema di accordo quadro sull'anticipo del Tfr ai dipendenti pubblici. Ma si può rimediare nel testo definitivo o in documenti attuativi. Questo il parere del Garante della privacy (provvedimento del 9 luglio 2020 n. 131); un parere molto atteso, perché indispensabile nell'iter di un intervento, previsto nel decreto del 2019 (quello sul reddito di cittadinanza), che dovrebbe far arrivare soldi in tasca ai dipendenti pubblici.

Problemi di privacy nel tfr dei dipendenti della pubblica amministrazione

L'intervento del Garante della privacy, relativo a un tema di amplissima rilevanza sociale, è motivato dal fatto che questa operazione implica lo scambio di dati tra più soggetti, pubblici e privati. E può trattarsi di dati molto delicati, che bisogna proteggere da chi ci butta l'occhio solo per curiosità o, peggio, per manipolazioni varie. L'anticipo, infatti, verrà erogato dalle banche che scambiano informazioni con l'Inps o altri soggetti erogatori del Tfs/Tfr. Da qui la necessità di analizzare tutti i profili relativi alla riservatezza degli interessati. Ma ripercorriamo i termini della questione.

L'articolo 23 del decreto legge 4/2019 (reddito di cittadinanza e pensioni) ha previsto la possibilità per i dipendenti pubblici di avere un anticipo dell'indennità di fine servizio/trattamento di fine rapporto: è un finanziamento (massimo 45 mila euro), erogato della banche e garantito dalle spettanze di fine rapporto. Le condizioni di questo finanziamento devono essere stabilite con un accordo quadro tra Mef, ministero del lavoro, ministero della p.a. e Associazione bancaria italiana, sentito l'Inps. Con dpcm n. 51 del 22 aprile 2020 è stato adottato il regolamento attuativo dell'articolo 23 citato. L'articolo 15 del dpcm ha dato alcuni dettagli dell'accordo quadro, precisando che nell'iter di stesura dello stesso si dovesse chiedere il parere del garante della privacy, anche in relazione alla disciplina dei flussi informativi. Ora è stata predisposta una bozza dell'accordo quadro, che è arrivata sulla scrivania del Garante.

E il Garante ha dato il proprio parere, sottolineando le precauzioni da adottare. Sono prescrizioni di carattere tecnico. Si tratta delle misure che possano garantire la sicurezza delle comunicazioni di posta elettronica certificata tra banche e soggetti erogatori. Queste misure non sono specificate nella bozza di accordo. A questo proposito il Garante sottolinea che le stesse ci devono essere, ma possono essere inserite o nella redazione finale dell'accordo o in successivi documenti tecnici attuativi. Il Garante dà anche indicazioni dei contenuti di queste misure, come modalità di autorizzazione dei soggetti che hanno accesso ai dati e registrazione delle operazioni effettuate, anche con tecniche di cifratura (così da evitare che sguardi indiscreti vengano a sapere i fatti degli altri). Il Garante infine ha chiesto anche di predisporre informative chiare agli interessati, soprattutto in relazione ai casi in cui la domanda di anticipazione non venga accettata.

Fonte: Italia Oggi del 14 luglio 2020 - Articolo di Antonio Ciccia Messina

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