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Filma la vicina sotto la doccia: assolto, ma chi si improvvisa paparazzo rischia

Un trentasettenne milanese è stato assolto dalla Corte di Cassazione (Sentenza 372/2019 Sezione Penale) dall'accusa di aver fotografato e filmato la vicina di casa che usciva nuda dalla doccia della sua abitazione senza preoccuparsi della finestra del bagno priva di tende. La notizia ha destato non poco scalpore nell'opinione pubblica, perché sembrerebbe che tale verdetto abbia sancito definitivamente l'addio alle speranze di vedere tutelata la nostra privacy almeno tra le mura domestiche.

Ma in realtà non è così, perché se vi può consolare la privacy è e resta un diritto fondamentale sancito dall'art.8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e questa sentenza non conferisce la licenza di paparazzo o detective a nessuno.

Infatti, nel caso trattato dalla Cassazione, i giudici erano chiamati a stabilire se l'imputato avesse commesso o meno il reato di interferenze illecite nella vita privata previsto dall'art. 615 bis del Codice Penale, e la sua assoluzione pare in effetti motivata in quanto l'uomo ha effettuato le riprese utilizzando un comune telefonino in grado di fotografare e filmare quello che normalmente è possibile vedere ad occhio nudo, e non si era dotato di speciali strumenti tecnologici, come ad esempio un teleobiettivo o un potente zoom in grado di ingrandire in modo significativo le immagini a tal punto da risultare invasivo all'interno dell'abitazione della donna. Quindi almeno in questo caso, una condanna per questo tipo di reato da parte della Suprema Corte non ci stava.

Quello però che non viene rilevato nella sentenza, è invece che è lecito utilizzare filmati e fotografie solo ottenendo il consenso dell'interessato, cosa che nel caso di specie la donna non risulta aver affatto dato, tanto è che la questione è finita nei tribunali.

Solo in rari casi potrebbe essere lecito per qualcuno effettuare delle riprese ed utilizzarle senza il consenso dell'interessato, come ad esempio nell'esercizio del diritto di cronaca oppure nello svolgimento di indagini giudiziarie, ma l'imputato non era ne' un giornalista ne' un poliziotto o un investigatore privato.

Di regola, filmati e foto scattate in maniera fraudolenta non sono utilizzabili, fermo restando che chi pensasse di diffonderle su web o social network si esporrebbe al rischio di provvedimenti da parte del Garante della Privacy o di dover risarcire i danni cagionati ai malcapitati, anche per la violazione della normativa sul diritto d'immagine tutelata dall'art.10 del Codice Civile e di quella sulla protezione del diritto d'autore disciplinata dalla Legge 633/1941.

Pertanto, seppure in questo caso l'assoluzione dall'accusa del reato di interferenze illecite nella vita privata sia motivata, ciò non toglie che la donna abbia subito una grave violazione della propria privacy, e c'è il rischio che molte persone pensino erroneamente che d'ora in poi siano autorizzate a filmare e fotografare chicchessia e in ogni luogo a insaputa dei diretti interessati senza preoccuparsi di informarli e chiedere loro il preventivo consenso, specialmente se tali immagini vanno poi a finire nel mare magnum di Internet.

Affaritaliani.it - Articolo di Nicola Bernardi, Presidente di Federprivacy - @Nicola_Bernardi

Note Autore

Nicola Bernardi Nicola Bernardi

Presidente di Federprivacy. Consulente del Lavoro. Consulente in materia di protezione dati personali e Privacy Officer certificato TÜV Italia, Of Counsel Ict Legal Consulting, Lead Auditor ISO/IEC 27001:2013 per i Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni. Twitter: @Nicola_Bernardi

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