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La disciplina del telemarketing dopo la riforma del Registro Pubblico delle Opposizioni

Con l’ampliamento del Registro pubblico delle opposizioni (RPO) ai numeri non presenti negli elenchi pubblici sono cambiati di conseguenza i diritti acquisti dai contraenti telefonici con l’iscrizione al servizio e gli obblighi in capo agli operatori che trattano i dati per fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato.

 Roberto Maurizio Pellegrini, Responsabile del Registro delle Opposizioni

(Nella foto: l'Ing. Roberto Maurizio Pellegrini, Responsabile del Registro delle Opposizioni, è stato speaker al Privacy Day Forum 2023)

Per quanto riguarda i diritti dei contraenti telefonici, con l’iscrizione nel Registro Pubblico delle Opposizioni si esercita il diritto di opposizione al trattamento dei dati presenti negli elenchi telefonici pubblici per le finalità sopra elencate tramite telefono (con o senza l’intervento di un operatore umano) o mediante posta tradizionale, mentre per tutte le numerazioni telefoniche vengono annullati i consensi rilasciati per le medesime finalità ed è altresì vietata la comunicazione, il trasferimento e la diffusione a terzi dei dati personali degli iscritti al Registro per fini di telemarketing, teleselling e ricerche di mercato non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento.

Nel video: lo speech di Roberto Maurizio Pellegrini al Privacy Day Forum 2023. Sotto le slides dell'intervento)

Sul versante degli operatori, dal 27 luglio 2022 questi ultimi devono verificare mensilmente, e comunque prima dell’avvio di ogni campagna pubblicitaria, le proprie liste di contatti.

Giova ricordare che l’obbligo di consultazione del RPO è in capo all’operatore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali; pertanto, si applica anche ai soggetti con sede fuori dal territorio nazionale, ivi comprese le società extra-UE.

Escluse le eccezioni previste dalla legge n. 5/2018 – ovvero le chiamate da parte di soggetti a cui è stato rilasciato un consenso dopo l’iscrizione oppure nell’ambito di un contratto a carattere continuativo in essere o cessato da meno di 30 giorni – con l’iscrizione nel RPO dovrebbero cessare le chiamate indesiderate.

Per valutare l’efficacia dello strumento occorre evidenziare che dallo scorso luglio ad oggi sono state diverse centinaia di milioni le verifiche sottoposte al RPO dagli operatori e che dall’avvio del servizio nel 2011 le consultazioni sono state circa 5 miliardi.

Allo stesso tempo, le numerose segnalazioni ricevute dal Garante Privacy nonché le denunce di alcune associazioni dei consumatori sembrano mettere in luce che al momento non tutti i soggetti verificano le liste di contatti con il RPO prima delle campagne.

Tralasciando le chiamate con finalità di truffa, occorre fare alcune considerazioni sulle tecniche messe in atto da parte dei soggetti che eludono la nuova disciplina.

Negli ultimi tempi anche in Italia, al pari di altri Paesi nel resto del mondo, si sta sperimentando l’aumento di chiamate automatizzate. A differenza delle telefonate del call center quelle automatizzate hanno certamente un tasso di redemption più basso e proprio per tale ragione il numero di chiamate deve essere nettamente più elevato per ottenere un buon risultato. Poiché si tratta di sistemi automatizzati la quantità di chiamate non rappresenta un problema.

A fianco a tale nuovo scenario, già da diverso tempo i soggetti che operano nell’illegalità tendono a effettuare le chiamate alterando in maniera fraudolenta il numero chiamante (CLI spoofing) oppure utilizzando numeri virtuali (ovvero attivi solo per chiamate in uscita).

Il combinato di tali tecniche rende molto complessa l’attività ispettiva e sanzionatoria delle Autorità preposte alla vigilanza, ovvero il Garante Privacy – con riferimento alla violazione dei diritti acquisiti con l’iscrizione nel RPO – e l’AgCom – per quanto riguarda la registrazione da parte dei call center al Registro degli Operatori di Comunicazione.

Dal 2011 le consultazioni al Registreo delle Opposizioni sono state circa 5 miliardi

Per rendere il Registro pubblico delle opposizioni lo strumento che i cittadini auspicano, occorre individuare strategie per contrastare tali fenomeni, garantendo maggiore trasparenza nelle attività connesse al telemarketing, dalla raccolta dei dati e dei consensi fino alla vendita del bene o del servizio.

La recente approvazione da parte del Garante Privacy del Codice di Condotta del settore del telemarketing, che oltre al richiamo del rispetto della nuova disciplina stabilisce ulteriori impegni da parte dei soggetti aderenti, rappresenta una nuova speranza per promuovere comportamenti virtuosi e per far sì che i soggetti che agiscono nell’illegalità non siano remunerati per la propria attività al di fuori delle norme.

Nell’attuale periodo storico in cui l’intelligenza artificiale compie i primi passi nell’interazione con le persone e che la profilazione è alla base del marketing, sorprende che si parli ancora di chiamate pubblicitarie indesiderate, ovvero effettuate nei confronti di soggetti non interessati al servizio o al prodotto offerto.

Nella nuova società dei dati diventa quantomai cruciale che l’interessato a cui i dati personali appartengono abbia il controllo sul trattamento di tali dati. Senza gli strumenti adatti saremo sempre più in balia di sistemi in cui il cittadino, e in particolare il consumatore finale, rappresenta un elemento passivo della catena del valore piuttosto che centrale e attivo come dovrebbe essere, al fine di ricevere offerte commerciali di cui è realmente interessato.

Note Autore

Roberto Maurizio Pellegrini Roberto Maurizio Pellegrini

Ricercatore Senior e Project Manager per il Registro Pubblico delle Opposizioni presso la Fondazione Ugo Bordoni. Twitter:@mizio20

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