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La ISO/IEC 27001:2013 “Sistemi di gestione della sicurezza dell'informazione - Requisiti”, tratta anche del tema dello smaltimento dei supporti che contengono dati, nello specifico il controllo A.8.3.2 - dismissione dei supporti (nella ISO/IEC 27002:2022 controllo 7.10) , ove si specifica che la dismissione deve avvenire in modo sicuro attraverso l’utilizzo di procedure formali. Ovviamente, la dismissione dei supporti si riferisce non solo a quelli elettronici, ma anche a quelli cartacei e più in generale a ogni forma di supporto contenente dati. L’articolo si concentra sulla dismissione dei supporti elettronici e cartacei dove di norma sono conservati dati personali, a riprova del fatto che la ISO/IEC 27001:2013 è da considerare come una validissima misura di accountability in relazione alla protezione dei dati personali.

Il tema degli accessi fisici alle aree ed ai locali di un’organizzazione merita un approfondimento particolare sul tema in quanto un’attenta valutazione dei rischi potrebbe far emergere delle vulnerabilità, in tutto o in parte non considerate precedentemente. Quest’articolo propone una Check List, che può essere utilizzata sia in fase di assesment che in fase di audit (avendo come criterio il sistema di gestione della protezione dei dati o la conformità legislativa).

La ISO/IEC 27001:2022 affronta il tema della gestione dei supporti contenenti dati attraverso numerosi controlli (8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 e 11.2.5). Il tema che ha rilevanti implicazioni sulla protezione dei dati personali. Indicazioni, di carattere operativo che, possono essere considerate misure di accountability, sono contenute nella ISO/IEC 27002:2022 e specificatamente nel controllo 7.10 “Storage Media” - Supporti di memorizzazione. Ovviamente le indicazioni relative alla gestione dei supporti non si limita a quelli elettronici (es. HD, dischi esterni, nastri di back-up, supporti contenenti dati biometrici), ma deve essere estesa anche a quelli cartacei e più in generale a ogni forma di supporto contenente dati. 

La raccolta di fotografie o video che ritraggono delle persone da parte di un’azienda comporta un trattamento di dati personali, e pertanto ricade a tutti gli effetti nell’ambito di applicazione del GDPR. La raccolta delle immagini dei lavoratori, dei collaboratori, degli utenti di un servizio, dei clienti o visitatori può essere effettuata per motivi diversi:

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Il tema del data breach ha assunto un’importanza crescente negli ultimi anni ed è ampiamente dibattuto. In questo articolo si esplora la problematica della differenza del concetto di data breach, come inteso dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dalla ISO 27701:2019 e dalla ISO 27001:2013. Sono visioni non coincidenti, anche se in gran parte sovrapponibili, e da esse emergono spunti che ci permettono di migliorare la procedura di gestione di tali eventi.

Tra le misure di accountability che un’organizzazione deve considerare, lo scadenziario, parte integrante del MOP, (Modello Organizzativo Privacy), necessita un’opportuna riflessione. Lo strumento segnala la necessità di effettuare delle verifiche per controllare che le misure previste siano state effettivamente applicate e risultino efficaci (vedi anche GDPR art. 32 par. 1d). In altri termini, è una misura di “secondo livello” ovvero che “controlla altre misure”.

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Le sanzioni disciplinari sono comminate esclusivamente dal datore di lavoro di norma per tramite l’ufficio personale, sulla base del contratto di lavoro (eventualmente integrato) ed a seguito di accordi con le parti sociali. Non va però dimenticato che INAIL/INPS, e ATS rivestono il ruolo di pubblici ufficiali e nel caso di ispezione possono sanzionare anche il lavoratore per mancata ottemperanza alla normativa (ad esempio non indossa i DPI previsti) così come il datore di lavoro per mancata sorveglianza.

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Vogliamo affrontare il tema dell'accountability del titolare - come impostata dal Regolamento UE 2016/679 (a partire dall'art. 24, per poi essere rinvenuta, ancora in termini generali, negli artt. 5, 25, 32) - sapendo per esperienza che, in particolare nelle PMI e nelle piccole organizzazioni, permane un problema di attenzione continuativa ed effettiva alle esigenze/misure della protezione dei dati personali.  Ecco allora emergere la necessità di un appuntamento periodico e, per così dire, 'strategico', nel quale il titolare possa applicare/esercitare consapevolezza della responsabilità, coscienza (auto)critica, aderenza a fatti/evidenze oggettive, ascolto dei più stretti collaboratori, generalità ovvero integralità dell'approccio, tensione verso il miglioramento continuo e capacità di pianificazione.  Questo appuntamento è, inevitabilmente, quello del riesame di direzione.

Come noto, ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati all’articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 (Gdpr), e tra questi troviamo il principio di integrità e riservatezza secondo il quale i dati personali devono essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. Il tema della sicurezza dei trattamenti è strettamente connesso con quello della information security.

Nell’articolo “La valutazione dei rischi a fronte della Norma ISO/IEC 27001:2013, del Regolamento UE 2016/679 e della Norma ISO/IEC 27701:2019” sono stati introdotti alcuni temi sulla valutazione dei rischi confrontando quanto richiesto dalla ISO/IEC 27001:2013, dalla ISO/IEC 27701:2019 e dal REG. UE 2016/679. In questo secondo articolo sul tema si desidera porre l’accento su alcune modalità con le quali può essere condotta la valutazione dei rischi, illustrandole tramite alcuni semplici esempi.

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Il presidente di Federprivacy intervistato su Rai 4

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