NEWS

Sindaco diffonde su Facebook immagini e video di minorenni disabili e presunti trasgressori, interviene il Garante della Privacy

Il profilo social del sindaco non è di per sé di interesse pubblico. Il personaggio politico non può ritenere automaticamente legittimata dai compiti istituzionali la pubblicazione in rete di testi, immagini e video. È il principio desumibile dal provvedimento del Garante n. 197 del 13 maggio 2021, che ha irrogato una sanzione di 50 mila euro a un primo cittadino, per avere diffuso sulle proprie pagine social immagini e video in chiaro di minorenni disabili, persone disagiate, presunti autori di trasgressioni esponendoli ai commenti offensivi degli utenti del social network.

Essere sindaco non consente di pubblicare materiali sensibili

Non è bastato al sindaco in questione sottolineare lo scopo di denunciare situazioni di degrado, né rimarcare di avere agito per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, di cui è investito quale sindaco.La pronuncia, al di là del caso specifico, mette in evidenza che l'ente pubblico e i suoi amministratori devono agire con cautela quando usano le reti sociali, caratterizzate da tanto apparente quanto ingannevole facilità di utilizzo.

Non a caso, nella pronuncia citata, il Garante ha disatteso la linea difensiva del sindaco, rilevando l'inesistenza di una norma o di atti interni del comune diretti a contemplare l'utilizzo dei social network nell'ambito del perseguimento di finalità connesse all'esercizio di compiti di interesse pubblico.Peraltro gli strumenti della comunicazione elettronica, delle app di messaggistica e dei social non sono certo un tabù per le pubbliche amministrazioni, che devono agire, però, nel quadro di solide basi normative.

A tale proposito si ritiene che le PA possano agire nel solco della legge 150/2000, con adozione di un regolamento interno disciplinante l'apertura e l'utilizzo dei profili social istituzionali, o di profili di amministratori e dirigenti per scopi istituzionali, previa stesura di un piano di comunicazione e istituzione di un ufficio in grado di gestire e moderare l'attività sui social stessi, con la revisione del registro del trattamento e informative privacy. Aprire un profilo senza i necessari atti preparatori e regolatori porta dritto filato verso la sanzione del Garante della privacy.

Fonte: Italia Oggi del 23 giugno 2021 - di Antonio Ciccia Messina

Note sull'Autore

Federprivacy Federprivacy

Federprivacy è la principale associazione di riferimento in Italia dei professionisti della privacy e della protezione dei dati, iscritta presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE) ai sensi della Legge 4/2013. Email: [email protected] 

Prev Relazione annuale del Garante Privacy: il video del discorso del Presidente Stanzione
Next Telemarketing, necessario acquisire il consenso per ciascun passaggio dei dati tra più titolari. Il Garante sanziona Iren

Siamo tutti spiati? il presidente di Federprivacy a Cremona 1 Tv

Mappa dell'Italia Puglia Molise Campania Abruzzo Marche Lazio Umbria Basilicata Toscana Emilia Romagna Calabria

Rimani aggiornato gratuitamente con la nostra newsletter settimanale
Ho letto l'Informativa Privacy