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Sindaco diffonde su Facebook immagini e video di minorenni disabili e presunti trasgressori, interviene il Garante della Privacy

Il profilo social del sindaco non è di per sé di interesse pubblico. Il personaggio politico non può ritenere automaticamente legittimata dai compiti istituzionali la pubblicazione in rete di testi, immagini e video. È il principio desumibile dal provvedimento del Garante n. 197 del 13 maggio 2021, che ha irrogato una sanzione di 50 mila euro a un primo cittadino, per avere diffuso sulle proprie pagine social immagini e video in chiaro di minorenni disabili, persone disagiate, presunti autori di trasgressioni esponendoli ai commenti offensivi degli utenti del social network.

Essere sindaco non consente di pubblicare materiali sensibili

Non è bastato al sindaco in questione sottolineare lo scopo di denunciare situazioni di degrado, né rimarcare di avere agito per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, di cui è investito quale sindaco.La pronuncia, al di là del caso specifico, mette in evidenza che l'ente pubblico e i suoi amministratori devono agire con cautela quando usano le reti sociali, caratterizzate da tanto apparente quanto ingannevole facilità di utilizzo.

Non a caso, nella pronuncia citata, il Garante ha disatteso la linea difensiva del sindaco, rilevando l'inesistenza di una norma o di atti interni del comune diretti a contemplare l'utilizzo dei social network nell'ambito del perseguimento di finalità connesse all'esercizio di compiti di interesse pubblico.Peraltro gli strumenti della comunicazione elettronica, delle app di messaggistica e dei social non sono certo un tabù per le pubbliche amministrazioni, che devono agire, però, nel quadro di solide basi normative.

A tale proposito si ritiene che le PA possano agire nel solco della legge 150/2000, con adozione di un regolamento interno disciplinante l'apertura e l'utilizzo dei profili social istituzionali, o di profili di amministratori e dirigenti per scopi istituzionali, previa stesura di un piano di comunicazione e istituzione di un ufficio in grado di gestire e moderare l'attività sui social stessi, con la revisione del registro del trattamento e informative privacy. Aprire un profilo senza i necessari atti preparatori e regolatori porta dritto filato verso la sanzione del Garante della privacy.

Fonte: Italia Oggi del 23 giugno 2021 - di Antonio Ciccia Messina

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