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Rilevazione delle impronte digitali per accertare la presenza dei dipendenti: interviene il Garante della Privacy

Il trattamento di dati biometrici sul posto di lavoro è consentito solo se necessario per adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti del datore di lavoro previsti da una disposizione normativa e con adeguate garanzie. Questo il principio ribadito dal Garante della Privacy che ha sanzionato per 20.000 euro una società sportiva che aveva introdotto un sistema di rilevazione delle impronte digitali per accertare la presenza dei dipendenti presso i club in gestione.

Impronte digitali per rilevare le presenze: Il Garante privacy sanziona una società sportiva per 20mila euro

L’Autorità è intervenuta a seguito di una segnalazione di un’organizzazione sindacale, che lamentava l’introduzione del sistema biometrico da parte della società, nonostante la richiesta del sindacato di adottare mezzi di rilevazione meno invasivi.

Nel corso dell’istruttoria e degli accertamenti ispettivi, effettuati dal Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, è emerso che la società aveva effettuato, per quasi quattro anni, la rilevazione delle impronte digitali dei 132 dipendenti senza un’adeguata base normativa.

E, violando i principi di minimizzazione e proporzionalità, aveva trattato per scopi di ordinaria gestione (consentire maggiore velocità e snellezza dell’attività di rilevazione delle presenze) una tipologia di dati protetta dal Regolamento europeo con particolari garanzie. La società aveva inoltre fornito ai lavoratori informazioni del tutto carenti sulle caratteristiche dei trattamenti biometrici.

Riscontrate le numerose violazioni della normativa posta a tutela dei dati personali dei lavoratori, il Garante, nel definire la sanzione di 20.000 euro, ha tenuto conto della natura, della gravità e della durata degli illeciti, che si sono protratti fino al 2 maggio 2022, data in cui il sistema di rilevazione delle impronte digitali è stato sostituito da un sistema non biometrico.

Fonte: Garante Privacy

Note Autore

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