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Garante Privacy, i docenti non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha scritto al Ministero dell’istruzione affinché sensibilizzi le scuole sui rischi per la privacy derivanti da iniziative finalizzate all’acquisizione di informazioni sullo stato vaccinale degli studenti e dei rispettivi familiari. Nella lettera si richiama inoltre l’attenzione sulle possibili conseguenze per i minori, anche sul piano educativo, derivanti da simili iniziative.

Lettera del Garante Privacy al Ministero dell’istruzione per sensibilizzare gli istituti scolastici sui rischi di alcune iniziative

In queste settimane, il Garante Privacy ha ricevuto segnalazioni e richieste di chiarimenti a proposito di specifiche domande dei docenti o comportamenti volti ad acquisire, anche indirettamente, informazioni sull’avvenuta o meno vaccinazione, sia degli studenti (nella maggior parte dei casi minori) sia dei membri delle rispettive famiglie.

L’Autorità ricorda che, secondo il quadro normativo vigente, agli istituti scolastici non è consentito conoscere lo stato vaccinale degli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, né a questi (a differenza degli universitari) è richiesto il possesso e l’esibizione della certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche. Per quanto riguarda i familiari, le amministrazioni scolastiche non possono trattare informazioni relative all’avvenuta o meno vaccinazione, ma limitarsi a verificare, mediante il personale autorizzato, il mero possesso della certificazione verde all’ingresso dei locali scolastici.

A proposito della deroga dall’indossare la mascherina nelle classi in cui tutti gli studenti abbiano completato il ciclo vaccinale o posseggano un certificato di guarigione in corso di validità, il Garante ha confermato piena collaborazione al Ministero dell’istruzione per individuare misure attuative che consentano di soddisfare le esigenze sanitarie di prevenzione epidemiologica e, allo stesso tempo, assicurino il rispetto della libertà di scelta individuale e il diritto alla protezione dei dati personali.
L’Autorità ribadisce la necessità che vengano in ogni caso individuate modalità che non rendano identificabili gli studenti interessati, anche al fine di prevenire possibili effetti discriminatori per coloro che non possano o non intendano sottoporsi alla vaccinazione.

Fonte: Garante Privacy

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