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Quando 'pettegolare' online costituisce illecito o reato

A tutti capita sovente di inoltrare qualche messaggio di testo, audio o video ricevuto tramite WhatsApp o altri social. C’è forse da preoccuparsi temendo di compiere un illecito o, addirittura, un reato? Sino a pochi anni fa, si temeva che una cosa riferita da una persona venisse poi divulgata ad altri da parte del pettegolo o della pettegola di turno.

Con l'avvento di Whatsapp il pettegolezzo si è evoluto

Oggi forse non è più così, perché quello che temiamo maggiormente è che un giudizio, una battuta, un messaggio audio o video o chissà cos’altro che abbiamo postato online venga poi “inoltrata” ad altri, magari divenendo di dominio pubblico.

È bene chiedersi, dunque, se un comportamento simile travalichi la soglia della rilevanza giuridica. Analizzando il tema, l’avv. Guido Scorza, componente del Garante per la protezione dei dati personali, ha rilasciato un commento pubblicato sul settimanale Gente e, poi ripreso dal sito istituzionale dell’Autorità.

I messaggi di posta elettronica, così come i messaggi scambiati in contesti privati sui social, costituiscono corrispondenza, essa tutelata dalle norme del codice penale. Senza entrare nel merito della norma di cui all’articolo 616 c.p., è bene solo accennare che per la condotta punita in tale norma è costituita dal prendere cognizione, sottrarre, distrarre, distruggere o sopprimere corrispondenza non diretta all’agente della condotta. La pena è, poi, maggiore qualora il contenuto venga divulgato ad altri (se ciò non costituisca un più grave reato). Per la condotta delittuosa, quindi, è necessario che la corrispondenza non sia diretta all’agente; l’inoltro di un messaggio dapprima ricevuto non rientra in questo ambito.

In certi casi ijnoltrare i messaggi di WhatsApp può diventare un reato

Ciò non significa che con i messaggi ricevuti si possa far quel che si vuole. L’avvocato Scorza, invero, ha rammentato che non rientri nell’ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 il trattamento effettuato da una persona fisica per l’esercizio di attività personale e domestica.

Inoltre i messaggi a persone determinate, nell’ambito della propria vita di relazione non fa venir meno il carattere domestico e personale. Farlo in contesti più ampi, ove non ci sia un rapporto personale con tutti i destinatari dell’inoltro, potrebbe invece essere ritenuto trattamento a cui è applicabile il GDPR, facendo sorgere – in caso di danno che superi il limite di tolleranza – il diritto al risarcimento del danno subito. Questo perché il titolare potrebbe trattare i dati personali di un interessato comunicando mediante trasmissione ovvero diffondendo o, ancora, mettendo comunque a disposizione, dati personali senza idonea base giuridica.

E' bene ribadire che le suesposte considerazioni valgono solo se il messaggio è stato a noi indirizzato. Viceversa, si rischia di ritrovarsi nell’ambito di applicazione del codice penale.

Si badi bene, quindi, agli inoltri effettuati in chat di rilevanti dimensioni delle quali siamo membri. Si può rischiare di mandare avanti a noi – “inoltrare” – un bel po’ di guai. Forse solo giudicati sfavorevolmente o, peggio ancora, costretti a risarcire il danno.

Note Autore

Domenico Battaglia Domenico Battaglia

Avvocato del foro di Bolzano, socio membro Federprivacy e Delegato per la provincia di Bolzano. Membro dei gruppi di lavoro per la tutela della privacy nella gestione del personale, cybersecurity e studi professionali di Federprivacy. Docente a contratto presso l'Università di Padova. Data Protection Officer del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano. - Email: [email protected]

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