La differenza tra informativa ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 riguarda la fonte (per/della raccolta) dei dati, nella prima ipotesi essendo l'interessato stesso e nella seconda trattandosi di altra fonte (ad esempio, elenchi pubblici, terzi titolari, broker di dati, ecc.).
Nel caso riportato sono comunque gli interessati a fornire i dati, previa informativa, al titolare, essendo irrilevante a tal fine che la raccolta venga eseguita dalla società A direttamente oppure per interposta persona, tramite la società Z nominata responsabile.
Il quesito stesso, precisando le modalità dell'operazione, chiarisce che la società nominata responsabile non può essere considerata una 'altra fonte'.