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Monica Perego

Membro del Comitato Scientifico di Federprivacy, docente qualificato TÜV Italia e docente del Master per Esperto Privacy e del Corso di alta formazione per Data Manager - Twitter: monica_perego

La situazione emergenziale è uno stato, innescato da un “agente di minaccia”, in cui può trovarsi un’organizzazione; tale condizione può essere simmetrica, ovvero colpisce tutta una serie di soggetti che appartengono ad uno specifico cluster (area geografica, settore merceologico, ecc.) oppure asimmetrica (colpisce una sola organizzazione). Un incendio o un data breach sono condizioni emergenziali asimmetriche; la pandemia Covid-19 o un evento naturale che colpisce una regione è una condizione emergenziale simmetrica.

Il Modello Organizzativo per la Protezione dei Dati (c.d. MOP) è uno strumento di accountability, utile anche per dare evidenza di come l’Organizzazione che lo adotta intenda integrare la normativa cogente (sia generalista che di settore), come i sistemi di gestione volontari, favorendo efficaci modalità di comunicazione. L’integrazione tra sistemi è un tema di grande attualità, a cui sono dedicati standard specifici, come la recente ISO 37301:2021 “Sistemi di gestione per la compliance - Requisiti con guida per l'utilizzo”, che fornisce le “Linee guida per istituire, sviluppare, attuare, valutare, mantenere e migliorare un efficace sistema di gestione per la compliance all'interno di un'organizzazione”.

La ISO/IEC 27001:2013 “Sistemi di gestione della sicurezza dell'informazione – Requisiti”, è uno standard che presenta alcune caratteristiche peculiari; in questo articolo si indagheranno in particolare quelle relative al framework a cui tale standard può essere ricondotto e più in generale i tipi di framework disponibili per gli standard volti a garantire la sicurezza delle informazioni.

Frequentemente viene citato, come misura di accountability, il “MOP”, acronimo di “Modello Organizzativo Privacy”, che alcuni indicano anche come “Manuale Operativo Privacy”. Si tratta di un documento che ha la finalità primaria di dare evidenza delle azioni poste in atto da un’organizzazione per far fronte agli adempimenti in materia di protezione dei dati. In realtà tale documento potrebbe avere scopi ben più ampi, come viene illustrato nell’articolo.

I Responsabili del trattamento devono essere oggetto non solo di una valutazione iniziale, come richiede l’articolo l’art. 28 par. 1) del GDPR ma anche di una valutazione delle loro performance e qualifiche nel corso del tempo; questo articolo tratta delle modalità attraverso le quali il Titolare del trattamento può effettuare quest’ultimo tipo di valutazione.

Il tema del controllo fisico degli accessi riscuote sempre molto interesse, in quanto spesso trascurato come misura sia tecnica che organizzativa. Eppure anche la ISO/IEC 27001:2013 dedica una serie di controlli specifici (A11 Sicurezza fisica ed ambientale) e nello specifico A 11.1 Aree sicure) le cui linee guida sono definite nei controlli da 7.1 a 7.6 (con esclusione di 7.4)della ISO/IEC 27002:2022. In questo articolo si vogliono fornire indicazioni in merito alle misure da porre in essere mutuiate anche dalla ISO/IEC 27001:2013 supportata dalla linea guida ISO/IEC 27002:2022; mentre la ISO/IEC 27701 non richiede specifici requisiti aggiuntivi.

L’accesso alla documentazione, previsto dal Gdpr, sia da parte di soggetti autorizzati che di esterni, è un tema raramente approfondito; pertanto si desidera condividere alcune riflessioni riguardanti specificamente il Registro dei trattamenti e la Valutazione dei rischi.

L’eliminazione di un trattamento di dati personali è una delle componenti del “ciclo di vita del trattamento”, spesso trascurata; essa si compone di due fasi: l’interruzione del trattamento vero e proprio, ovvero il Titolare non raccoglie più dati afferenti a quel trattamento; e l’eliminazione definitiva ed irreversibile dei dati che il Titolare conserva, afferenti a quel trattamento. In questo articolo, si presenta un esempio di estratto della procedura “Privacy by design” (principio previsto dall’art.25 del Gdpr) che riguarda l’interruzione e l’eliminazione del trattamento in un’organizzazione che dispone di un sistema di gestione della protezione dei dati ed in cui è presente la figura del DPO.

Quando si tratta il tema dei fornitori che devono essere inquadrati come “Responsabili del trattamento” si analizzano le problematiche relative alla documentazione contrattuale; più raramente si affrontano i criteri di prequalifica (valutazione inziale prima dell’avvio del rapporto contrattuale) e di qualifica nel tempo (valutazione dinamica). Il presente articolo tratta i criteri necessari per valutare un potenziale Responsabile, prima di affidargli uno o più trattamenti, ponendo l’accento sugli aspetti afferenti alla protezione dei dati personali.

I responsabili del trattamento devono essere adeguatamente selezionati, per fornire sufficienti garanzie circa il loro operato. Le garanzie devono essere, per quanto possibile, oggetto di verifica, considerando anche i rapporti di forza tra Titolare e Responsabile. L’audit è uno degli strumenti possibili per avere tale evidenza. Inoltre, ai Responsabili possono essere richiesti, da parte del Titolare, documenti afferenti le attività di quest’ultimo. Alla regolamentazione di questi temi, all’interno dei documenti che disciplinano il rapporto tra Titolare e Responsabile è dedicato l’articolo.

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Il presidente di Federprivacy intervistato su Rai 4

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