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Nonostante le rassicurazioni di Google, a quanto pare Privacy Sandbox non verrà appoggiata dagli editori tedeschi. Alex Springer (proprietario di Bild, Politico e Business Insider) e altre aziende del settore hanno infatti chiesto l'intervento della Commissione europea per bloccare l'entrata in vigore dell'iniziativa prevista nel corso del 2023. Il progetto Privacy Sandbox è stato avviato da Google nel 2019 con l'obiettivo di trovare un'alternativa ai cookie di terze parti per applicare i principi stabiliti all’art. 25 del Gdpr sulla “Data Protection by Design e by Default” in merito al tracciamento dei propri utenti.

La privacy va tutelata fin dalla fase di progettazione di un prodotto o di un servizio. L’Autorità, in applicazione del Regolamento Ue, ha ingiunto per la prima volta a un fornitore di servizi di geolocalizzazione, di incorporare il “diritto alla privacy” direttamente nelle funzionalità del prodotto, attenendosi al principio di minimizzazione dei dati e a quello di privacy by design e by default. Il cliente potrà cosi usufruire di un sistema pienamente adattabile alle proprie esigenze organizzative e di sicurezza.

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Forniture in linea con la privacy. I prodotti/servizi forniti a imprese e p.a. devono essere progettati e configurati in base ai principi della privacy fin dalla progettazione («by design») e privacy come impostazione predefinita («by default»). Lo impone il regolamento Ue sulla privacy (2016/679, operativo dal 25 maggio 2018). In caso contrario il Garante può ordinare di aggiornare funzioni e modalità di funzionamento direttamente al fornitore. Come è successo a un fornitore di sistemi Gps, raggiunto dall'ordine di aggiornare la versione del sistema venduto a una impresa (provvedimento n. 396 del 28 giugno 2018).

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Il legislatore europeo con il Regolamento UE 2016/679 ha apportato una svolta epocale all’articolato concetto del trattamento dei dati ponendo l’attenzione proprio sulla protezione dei dati personali.  A causa dell’intangibilità di tali informazioni non vi è la consapevolezza, da parte degli interessati e di tutti i soggetti autorizzati al trattamento, dell’inestimabile valore dei dati personali che quotidianamente sono trattati o… maltrattati.

Le linee Guida n. 3/2019 dei Garanti Europei sul “trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” del 29 Gennaio 2020 affrontano il tema dell’applicazione dei principi della privacy by design e by default ad un sistema di videosorveglianza. Il Regolamento UE 679/2016 non fornisce una definizione di “videosorveglianza”, mentre una descrizione tecnica è contenuta nella norma CEI EN 62676-1-1, alla quale si rifanno le recenti Linee Guida 3/2019 adottate dall’European Data Protection Board.

L’ecosistema della Data Protection può essere diviso in 2 domini complementari: la privacy e la cybersecurity. In questo articolo, puntiamo la lente sui campi in cui vi possono essere punti di possibile frizione e di necessaria integrazione fra questi 2 importanti domini.

I sistemi di videosorveglianza sia che perseguano finalità di “security” che di mera “tutela del patrimonio” devono essere progettati tenendo conto, sotto il profilo della protezione dei dati personali dei principi della c.d. privacy by design e by default. Con l’espressione data protection by design , disciplinata dal paragrafo 1 dell’articolo 25 del RGPD 679/2016, si intende l’obbligo in capo al Titolare, tenuto conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura e delle finalità del trattamento, di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, per integrare nel trattamento le necessarie garanzie volte a tutelare i diritti degli interessati.

La raccolta ed il trattamento dei dati personali per finalità di profilazione e di marketing personalizzato è uno, se non il maggiore, dei pilastri della Rivoluzione digitale.  Giganti dell’industria 4.0 come Google e Facebook non sarebbero mai sorti senza l’apporto economico dato dal modello di business della pubblicità targettizzata. Negli ultimi anni, però, abbiamo assistito a numerosi scandali provocati da “massive” violazioni di dati personali, come nel recente caso di Linkedin, o del loro utilizzo per fini poco leciti come nel caso Cambridge Analytica.

Nessuna responsabilità in relazione al trattamento dei dati personali è attribuita dalla normativa eurounitaria sulla privacy (GDPR) ai produttori degli strumenti utilizzati da titolari e responsabili per eseguire i trattamenti.

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Il “Codice di Condotta per il trattamento dei dati personali effettuato dalle imprese di sviluppo e produzione di software gestionale “ rappresenta un tassello importante per la conformità normativa e la promozione di standard elevati in un settore chiave per l’innovazione digitale.

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Privacy Day Forum: il servizio di Ansa

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