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Pasquale Mancino

Componente del Gruppo di Lavoro per la privacy nella Pubblica Amministrazione. Nota: Le opinioni espresse sono a titolo esclusivamente personale e non coinvolgono l’Ente di appartenenza dell’autore

Nell’attuale contesto caratterizzato da una crescita esponenziale dei dati (big data) e dalla digitalizzazione, la definizione di una policy per la governance di dati appare un fattore strategico necessario per le organizzazioni pubbliche e private che si trovano a trattare grandi quantità di dati, di cui hanno bisogno per i propri processi e per l’innovazione di processo e di prodotto.

Il recepimento della direttiva PRTR (da effettuare entro il 7 giugno 2026) potrebbe costituire occasione anche per rendere maggiormente coerenti le previsioni sulla trasparenza in tema di retribuzioni nel settore della pubblica amministrazione, alla luce del nuovo corso impresso alla privacy dal GDPR ma senza far venir meno il principio di trasparenza.

Il 5 dicembre è una data importante nel percorso di costruzione dei diritti afferenti alla privacy e alla vita delle persone: il Senato ha infatti approvato in via definitiva la legge sull’ oblio oncologico, che attende ora la promulgazione del Presidente della Repubblica per poi entrare in vigore previa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

All’Unione Europea (UE) va riconosciuto un primato: è all’avanguardia nella produzione di norme/standard in diversi settori di cui gli altri player mondiali non possono tener conto, come ad esempio è nel campo privacy con il GDPR, norma che è un benchmark per gli altri Paesi.

Il perseguimento dell’antiriciclaggio può ora avvalersi anche del Registro dei titolari effettivi (RTE), previsto da una modifica apportata nel 2019 all’art. 21 comma 5 del D.lgs 231/2007 (cd. noto come decreto antiriciclaggio - AML).

Recentemente una ricerca di Mozilla ha evidenziato preoccupanti aspetti sulle case automobilistiche, inerenti alle componenti IT che possono veicolare informazioni sui nostri comportamenti in una maniera che può essere poco compliant al rispetto della privacy. Ma le criticità possono derivare anche dalle previsioni della normativa.

L’art. 4 del D.lgs 24/2023 sul whistleblowing prevede che la gestione del canale di segnalazione interna possa essere affidata, sia a un soggetto dell’organizzazione stessa (persona o un ufficio autonomo dedicato) sia a un soggetto esterno, anch'esso autonomo.

Negli USA, ad oggi, ancora non vi è una norma federale dedicata specificamente alla materia della privacy. Esistono differenze su molteplici aspetti, ma la compliance deve coprire i requisiti di entrambe le norme e tutelare i diritti delle persone, secondo il principio della massima tutela.

L’entrata in vigore dal 15 luglio, del Dlgs 24/2023 sul whistleblowing, costituisce una occasione per approfondire le potenzialità dello strumento, per coglierne il valore aggiunto che può apportare. Un moderno assetto su questo tema non può che apportare un valore aggiunto per le organizzazioni coinvolte. 

Dal 15 luglio le pubbliche amministrazioni e gli enti privati di maggiori dimensioni (dal prossimo 17 dicembre lo sarà per quelli minori) devono applicare le previsioni del d.lgs. 24/2023 (DLWB) che recepisce la direttiva europea 1937/2019 sul whistleblowing: ciò implica una revisione delle procedure adottate sinora.  Su Federprivacy diversi interventi hanno approfondito varie sfaccettature del DLWB. In questa sede ci si sofferma sull’articolazione dell’informativa, che presenta alcune peculiarità sul tema del whistleblowing (WB).

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