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Pasquale Mancino

Componente del Gruppo di Lavoro per la privacy nella Pubblica Amministrazione. Nota: Le opinioni espresse sono a titolo esclusivamente personale e non coinvolgono l’Ente di appartenenza dell’autore

Il 5 dicembre è una data importante nel percorso di costruzione dei diritti afferenti alla privacy e alla vita delle persone: il Senato ha infatti approvato in via definitiva la legge sull’ oblio oncologico, che attende ora la promulgazione del Presidente della Repubblica per poi entrare in vigore previa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

All’Unione Europea (UE) va riconosciuto un primato: è all’avanguardia nella produzione di norme/standard in diversi settori di cui gli altri player mondiali non possono tener conto, come ad esempio è nel campo privacy con il GDPR, norma che è un benchmark per gli altri Paesi.

Il perseguimento dell’antiriciclaggio può ora avvalersi anche del Registro dei titolari effettivi (RTE), previsto da una modifica apportata nel 2019 all’art. 21 comma 5 del D.lgs 231/2007 (cd. noto come decreto antiriciclaggio - AML).

Recentemente una ricerca di Mozilla ha evidenziato preoccupanti aspetti sulle case automobilistiche, inerenti alle componenti IT che possono veicolare informazioni sui nostri comportamenti in una maniera che può essere poco compliant al rispetto della privacy. Ma le criticità possono derivare anche dalle previsioni della normativa.

L’art. 4 del D.lgs 24/2023 sul whistleblowing prevede che la gestione del canale di segnalazione interna possa essere affidata, sia a un soggetto dell’organizzazione stessa (persona o un ufficio autonomo dedicato) sia a un soggetto esterno, anch'esso autonomo.

Negli USA, ad oggi, ancora non vi è una norma federale dedicata specificamente alla materia della privacy. Esistono differenze su molteplici aspetti, ma la compliance deve coprire i requisiti di entrambe le norme e tutelare i diritti delle persone, secondo il principio della massima tutela.

L’entrata in vigore dal 15 luglio, del Dlgs 24/2023 sul whistleblowing, costituisce una occasione per approfondire le potenzialità dello strumento, per coglierne il valore aggiunto che può apportare. Un moderno assetto su questo tema non può che apportare un valore aggiunto per le organizzazioni coinvolte. 

Dal 15 luglio le pubbliche amministrazioni e gli enti privati di maggiori dimensioni (dal prossimo 17 dicembre lo sarà per quelli minori) devono applicare le previsioni del d.lgs. 24/2023 (DLWB) che recepisce la direttiva europea 1937/2019 sul whistleblowing: ciò implica una revisione delle procedure adottate sinora.  Su Federprivacy diversi interventi hanno approfondito varie sfaccettature del DLWB. In questa sede ci si sofferma sull’articolazione dell’informativa, che presenta alcune peculiarità sul tema del whistleblowing (WB).

Il termine whistleblower (“colui che soffia il fischietto”), originario degli USA, definisce la persona che denuncia attività illecite all’organizzazione (e sue controparti) presso cui opera che ne sarebbe affetta. Come riportato sul sito del Ministero della Giustizia, un tale tipo di segnalazione, endogena al sistema, può essere assimilate a un meccanismo di protezione interno all’apparato organizzativo: insomma, una sorta di agente immunitario contro l’azione patologica di alcuni elementi corrosivi della fisiologia organizzativa.

Prosegue l’opera di consolidamento del quadro applicativo del GDPR, con una iniziativa della Commissione Europea con la proposta del 4 luglio 2023 per la definizione di Regolamento (in quanto tale direttamente applicabile, come il GDPR, nei Paesi UE) per stabilire norme procedurali aggiuntive per le Autorità Garanti nazionali in ordine al trattamento dei casi transfrontalieri.

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