Pasquale Mancino
Componente del Gruppo di Lavoro per la privacy nella Pubblica Amministrazione. Nota: Le opinioni espresse sono a titolo esclusivamente personale e non coinvolgono l’Ente di appartenenza dell’autore
La privacy nel comparto della Pubblica Amministrazione a quattro anni dall'introduzione del Gdpr
A quattro anni dall’entrata in vigore del GDPR, può risultare interessante effettuare una analisi degli interventi delle Autorità Garanti per trarne delle indicazioni, delle lesson learned utili per i diversi attori per operare in maniera consapevole il trattamento dei dati personali. In questa sede si pone l’attenzione sul contesto della Pubblica Amministrazione, che svolge un ruolo primario nell’ecosistema privacy, sia per il rispetto dei diritti dei cittadini, sia per il ruolo propulsivo che può avere nei confronti della sfera privatistica delle nostre società.
Le possibili soluzioni per i siti web della Pubblica Amministrazione che utilizzano ancora Google Analytics
Lo scorso anno il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato apposite Linee guida sui cookie e altri strumenti di tracciamento, entrate in vigore a inizio di quest’anno. I cookie, citati nel considerando 30 del Regolamento UE 2016/679, “sono piccoli file di testo che il sito web invia al terminale dell'utente, ove vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi al sito alla visita successiva” (AGID), permettendo il riconoscimento del dispositivo utilizzato (l’IP che è un dato personale) ma anche la conoscibilità di altre informazioni quali l’idioma utilizzato.
La recente sentenza che annulla la sanzione all’Inps induce a riflessioni più generali sul trattamento degli open data
Come si ricorderà, nell’agosto 2020 in piena emergenza pandemica, ebbe clamore sulle prime pagine estive dei giornali l’attività che l’Inps stava conducendo per procedere all’erogazione del bonus Covid-19, per supposti riflessi sulla privacy di chi ricopriva incarichi di parlamentare o di amministratore regionale o locale. E il prosieguo della questione fornisce utili spunti di riflessione: al ricorso promosso dall’Inps è seguita, in questi giorni, la sentenza n. 4735 / 2022 della XVIII sezione civile del Tribunale di Roma che ha annullato la sanzione comminata a suo tempo dal Garante.