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Federprivacy

Federprivacy è la principale associazione di riferimento in Italia dei professionisti della privacy e della protezione dei dati, iscritta presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE) ai sensi della Legge 4/2013. Email: [email protected] 

La società di servizi di conservazione dei dati è un responsabile esterno del trattamento. Questo vale per la società che ospita le informazioni sui dipendenti di una azienda. È questa una delle risposte fornite dalle «Linee-guida sui concetti di titolare del trattamento e responsabile del trattamento nel Gdpr», diffuse in pubblica consultazione dal Comitato europeo per la protezione dei dati personali (siglabile con l'acronimo inglese «Edpb»), che riunisce tutti i garanti europei della privacy.

Il call center esterno che fa assistenza ai clienti è un responsabile del trattamento. E la mailing list condivisa non sempre implica una contitolarità del trattamento. Il fronte marketing dà sempre da pensare sulle qualifiche «privacy». Vediamo alcuni casi risolti dai garanti Ue.

La procedura di anonimizzazione dei provvedimenti giurisdizionali prevede che fermo restando quanto deciso dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria, l'interessato può chiedere per "motivi legittimi", che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.

Outsourcing in linea con la privacy. Quando un'azienda esternalizza i propri servizi deve preoccuparsi di stendere un contratto con il fornitore esterno, che diventa un responsabile del trattamento. Attenzione, stendere il contratto è obbligatorio, altrimenti si rischia fino a 10 milioni di euro di sanzione pecuniaria amministrativa (articolo 83 regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 o Gdpr). Insomma quando i dati personali passano da un'impresa a un'altra o a un ente pubblico occorre capire se si può fare e a che condizione si può fare.

Molti possono solo sognare di comparire nelle classifiche degli uomini più ricchi stilate da Forbes, ma a quanto pare alcune delle famiglie più facoltose dell’Ungheria non hanno affatto gradito di vedersi pubblicate nella prestigiosa rivista senza essere state preventivamente interpellate, e per questo hanno deciso di rivolgersi all’autorità per la protezione dei dati magiara, la quale ha in parte accolto i loro reclami multando la casa editrice.

Circa venti funzionari infedeli dipendenti dell’Agenzia delle Entrate belga (SPF Finances) trafugavano dati personali dei contribuenti e rivendevano le informazioni ad un’agenzia di investigazioni private e ad un’altra società a questa collegata. Come ha ammesso uno degli indagati durante gli interrogatori delle autorità, i dati di ciascun contribuente venivano venduti ad appena 0,25 euro, ma nel complesso l’attività illecita era decisamente remunerativa fruttando circa tremila euro al mese che venivano pagati rigorosamente in contanti al dipendente disonesto che fungeva da “talpa” passando le informazioni all’esterno.

La multa del Garante colpisce il comune e non il sindaco o il singolo dirigente. Si tratta infatti di una sanzione amministrativa atipica destinata alla persona giuridica. In buona sostanza la sanzione la pagherà l'ente ma poi lo stesso municipio dovrà avviare tutte le necessarie verifiche interne finalizzate a recuperare il danno. Lo ha evidenziato la Corte di cassazione, sez. II civ., con l'ordinanza n. 18292 del 3 settembre 2020.

È una decisione destinata a destare scalpore (e forse anche a fare scuola) quella della Commissione irlandese per la protezione dei dati che, prima tra i regolatore della privacy dell’Unione Europea ha inviato a Facebook un ordine preliminare per sospendere i trasferimenti di dati negli Stati Uniti sui suoi utenti dell’UE. Si tratta del primo passo significativo che le autorità di regolamentazione dell’UE hanno compiuto per applicare una sentenza di luglio sui trasferimenti di dati della Corte d Giustizia Europea che limita il modo in cui aziende come Facebook possono inviare informazioni personali sugli europei al suolo statunitense, nel timore che i dati degli utenti europei vengano ‘spiati’ e schedati.

In occasione della 37esima plenaria, il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) ha adottato linee-guida sui concetti di titolare del trattamento e responsabile del trattamento nel regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e linee-guida sul targeting degli utenti dei social media. Inoltre, il comitato ha creato una task force che si occuperà dei reclami pervenuti a seguito della sentenza Schrems II della CGUE, oltre a una task force dedicata alle misure supplementari che gli esportatori e gli importatori di dati possono essere tenuti ad adottare per garantire una protezione adeguata in caso di trasferimento dei dati, alla luce della sentenza Schrems II della CGUE.

Reazione in tre mosse per l'export di dati fuori dall'Europa: esaminare se effettivamente c'è bisogno dei servizi di un fornitore extra Ue verificare con un'analisi «caso per caso» se la privacy è adeguatamente tutelata nel paese terzo; in caso negativo, rinegoziare eventuali clausole contrattuali, passare a un'altra base giuridica o cessare il trasferimento dei dati. Queste in sintesi le risposte del Comitato europeo per la protezione dei dati ai quesiti più frequenti sugli effetti della sentenza della Cgue sul Privacy Shield.

Il presidente di Federprivacy a Report Rai 3

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