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Federprivacy

Federprivacy è la principale associazione di riferimento in Italia dei professionisti della privacy e della protezione dei dati, iscritta presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE) ai sensi della Legge 4/2013. Email: [email protected] 

Costa caro al comune pubblicare provvedimenti integrali come delibere e determine piene di informazioni personali non occultate. La trasparenza non può infatti diventare un modo per liberalizzare in maniera indiscriminata la diffusione dei dati personali.

Il Garante per la protezione dei dati personali e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti si sono incontrati mercoledì 23 marzo 2022 presso la sede del Garante. All’incontro erano presenti il Collegio dell’Autorità, composto da Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia, Guido Scorza, il Presidente e la Segretaria Nazionale dell’Ordine, Carlo Bartoli e Paola Spadari.

Attacchi ransomware in aumento del 105% rispetto allo scorso anno. A seguito di quello che ha colpito Trenitalia, il Gruppo di Lavoro per la Sicurezza delle informazioni di Federprivacy ha realizzato una specifica infografica, liberamente scaricabile dal sito dell’associazione. Lucatorto: “Auspicio di fornire un utile aiuto al fine di ridurre il rischio di infezioni”.

Con delibera Prot. n. RIC-2022-00000747 del 10.03.2022 il Consiglio Nazionale Forense ha riconosciuto 16 crediti formativi per gli avvocati che partecipano al Master per Esperto Privacy promosso da Federprivacy e valido ai fini della certificazione di Privacy Officer e Consulente della Privacy rilasciata da TÜV Italia. La prossima edizione del percorso formativo inizierà il 3 maggio e si concluderà l’8 giugno 2022 con l’esame finale.Sono inoltre stati riconosciuti 40 crediti (1 CFP per ora) anche ai professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

La Corte Ue ha affermato che la comunicazione di un'informazione privilegiata da parte di un giornalista è lecita solo quando è necessaria all'esercizio della sua professione ed è conforme al principio di proporzionalità. Con la sentenza sulla causa C-302/20, la Cgue detta ai giudici nazionali i parametri per giudicare la legittimità dell'agire del giornalista che, anticipa alle proprie fonti abituali il contenuto di un proprio articolo di imminente pubblicazione riportante notizie su investimenti finanziari in una data società quotata.

Il 16 marzo 2022 l'European Data Protection Board (EDPB) e il Garante Europeo per la Protezione dei Dati (EDPS) hanno adottato un parere congiunto sulle proposte della Commissione Europea di prorogare di 12 mesi l'attuale Regolamento sul certificato digitale Covid dell'UE e di modificare alcune disposizioni, come l'ampliamento delle tipologie di test accettati nell'ambito dei viaggi all'interno dell'UE e chiarendo che i certificati di vaccinazione dovrebbero contenere il numero di dosi somministrate al titolare, indipendentemente dallo Stato membro in cui sono state somministrate.

La p.a. non deve chiedere il consenso per trattare dati. Il Garante, nel provvedimento n. 14 del 27 gennaio 2022, ha scritto a chiare lettere che, al fine di adempiere «compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di poteri pubblici», i soggetti pubblici non sono tenuti a chiedere all'interessato alcun consenso o autorizzazione. L'intervento del Garante è tanto più opportuno a fronte di una prassi molto spesso confusa, nella quale gli enti pubblici talvolta pensano che chiedere il consenso sia al massimo qualcosa in più, ma innocuo.

Alla p.a. non si applica la portabilità dei dati e neppure il legittimo interesse. E la base giuridica per i trattamenti sanitari non è il consenso. È quanto ha affermato il Garante nelle motivazioni dell'ordinanza n. 8 del 13 gennaio 2022, con la quale l'autorità ha applicato a una azienda sanitaria una sanzione di 7.500 euro per avere sbagliato a scrivere un'informativa privacy.

Giusta la sanzione disciplinare al militare che condivide con un collega una serie di messaggi di whatsapp con i quali critica e parla male di altri ufficiali. Lo stabilisce il Tar Sardegna con la sentenza del 14 marzo scorso n. 174.

Con Spid, il sistema pubblico di identità digitale, anche il minore può avere un'identità digitale (credenziali di autenticazione) e dimostrare la sua età nel mondo virtuale. I ragazzi sopra i 14 anni potranno dotarsi di un'identità Spid per accedere ai servizi offerti dalla pubblica amministrazione a loro rivolti. I più piccoli, invece, potranno utilizzarlo solo per i servizi online forniti dalle scuole. Saranno i genitori a richiedere lo Spid per loro.Questo grazie alle «linee guida operative per la fruizione dei servizi Spid da parte dei minori», approvate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid), con determinazione n. 51 del 3 marzo 2022.

Il presidente di Federprivacy al TG1 Rai

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