Informazioni privilegiate, il giornalista può anticipare le notizie a fonti abituali se è necessario al proprio lavoro
La Corte Ue ha affermato che la comunicazione di un'informazione privilegiata da parte di un giornalista è lecita solo quando è necessaria all'esercizio della sua professione ed è conforme al principio di proporzionalità. Con la sentenza sulla causa C-302/20, la Cgue detta ai giudici nazionali i parametri per giudicare la legittimità dell'agire del giornalista che, anticipa alle proprie fonti abituali il contenuto di un proprio articolo di imminente pubblicazione riportante notizie su investimenti finanziari in una data società quotata. Nel caso si trattava della notizia sull'intenzione di gruppo societario nel mercato del lusso di acquisto di azioni di un noto marchio di abbigliamento. Si tratta chiaramente di un'informazione privilegiata se rapportata anche alla affidabilità del giornalista e della testata che ne pubblica gli articoli.