Uno specifico accordo è richiesto per legge per la fattispecie di contitolarità dei trattamenti (art. 26) e quindi, se nel caso di cui Lei si sta occupando essa non fosse prospettabile (ma la sussistenza e l'utilizzo di un software gestionale condiviso potrebbero effettivamente implicarla e comunque richiedono un approfondimento in tal senso), neanche limitatamente ad alcune fasi o comunque parti delle attività di trattamento dei dati dei pazienti, non si prospetterebbe un obbligo di adozione di un accordo sotto il profilo della disciplina del Regolamento UE 2016/679.
Due precisazioni:
1) anche qualora autonomi titolari, i medici potrebbero comunque ritenere opportuna l'adozione di un accordo al fine di disciplinare le attività, le reciproche interazioni, prestando riguardo anche ai trattamenti di dati (ad esempio, per l'ipotesi delle sostituzioni);
2) in ogni caso tale disciplina potrebbe inquadrarsi nell'accordo generale atto a configurare la forma associativa di cui alla normativa generale (che Lei avrà sicuramente già consultato o che, in caso contrario, mi permetto di suggerirLe di esaminare).