Un principio generale di ragionevolezza ed il riferimento anche al solo art. 5 del Regolamento UE 2016/679 suggeriscono di escludere un siffatto trattamento, consistente nella raccolta e registrazione di dati personali.
Per quanto concerne le misure fissate dalle disposizioni, ovvero indicate dalle autorità sul punto, possono essere citati, per quanto risulta a chi scrive: a) l'art. 2-quater del d.l. 52 del 22.04.2021 (convertito in l. 87 del 17.06.2021) per il quale “alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, (...), sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9”; b) richiamata dai media, una nota circolare del Ministero della Salute in data 30 luglio u.s. (avente ad oggetto l'accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale) che, a proposito delle uscite temporanee degli ospiti, reputa sufficiente che essi siano muniti delle certificazioni verdi, senza necessità che dopo il rientro siano disposte specifiche misure di isolamento (eccezion fatta per casi particolari rimessi alle decisioni delle direzioni sanitarie).