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trattamento dati giudiziari associazioni private senza scopo di lucro 5 Anni 1 Settimana fa #673

  • Corrado Dallabernardina
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Grazie davvero per la pronta risposta. Solo un ultima considerazione: le Cooperative in questione assumono il profilo di Responsabili al trattamento di dati giudiziari di persone seguite dai servizi delle stesse Cooperative e comunicati dall'autorità competente per la salvaguardia delle misure restrittive contenute nelle ordinanze trasmesse, oppure per accogliere persone chiamate a svolgere attività socialmente utili ai fini riparativi. Come da Lei indicato il trattamento si compie attuando misure volte a ridurre il rischio di comunicazione non pertinente e non proporzionale alla finalità (raccolta e conservazione del dato riservata al responsabile della struttura, comunicazione agli operatori dei dati strettamente necessari ad agire le eventuali misure individuate, ecc). Ciò che rimane questione aperta è la mancata autorizzazione/designazione dell'autorità pubblica titolare che senza "scomodare" l'art. 10 potrebbe essere riconosciuta dall'art. 28 anche accompagnata da una istruzione scritta che, mi pare, potrebbe trovare ispirazione dal recente D.L.gs n.51/2018 e nelle linee guida già pubblicate per altri ambiti (Circolare Min. prot. 34296 /2011 riproduzione dati personali contenuti in provvedimenti giudiziari per finalità di informazione giuridica). Infine un mio personale commento: i principi della tutela delle persone più fragili che sono fondamento dell'agire delle realtà degli enti, associazioni e cooperative sociali, sono certamente un ragionevole presupposto per un trattamento anche dei dati particolari e giudiziari compiuto a garanzia della dignità e delle libertà delle persone assistite. Tuttavia, a conferma e sostegno di una liceità di trattamento de facto riconosciuta, un parere del Garante nel merito o una indicazione della RPD del Ministero di Grazia e Giustizia fornirebbe elementi di chiarezza e di garanzia a tutto il sistema del privato sociale.
Grazie ancora e un saluto
CD

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trattamento dati giudiziari associazioni private senza scopo di lucro 5 Anni 1 Settimana fa #672

In questa fase grottesca di lacuna normativa si può, nell'attesa del famoso decreto, mantenere un aggancio del tutto volontaristico alle misure previste proprio nella non più vigente Autorizzazione 7/2016, in quanto applicabili nel nuovo contesto normativo. Queste misure sono riassumibili nel concetto di INDISPENSABILITA' del trattamento o dei trattamenti “per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o da un contratto collettivo” - cfr. Capo II della Autorizzazione citata, relativo ad organismi di tipo associativo e fondazioni. Nel Capo VII, concernente le prescrizioni comuni a tutti i trattamenti considerati dal provvedimento, sono ripetutamente utilizzati termini come “strettamente necessario” e “strettamente indispensabile”.
E' in ogni caso obbligo del Titolare applicare, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento, tutte le misure ritenute adeguate a garantire la sicurezza dei dati e - a maggior ragione - di questi dati, atteso che, per esempio, la loro perdita o sottrazione accidentale potrebbero risultare particolarmente pregiudizievoli per gli interessati. Si può pensare, per esempio, a cautele come la loro segregazione rispetto agli altri, la loro cifratura, la limitazione degli addetti autorizzati a trattarli.
Ciò premesso, poter dimostrare che l'impossibilità di interrompere o addirittura cessare determinati trattamenti e il momentaneo vuoto normativo, non hanno impedito al Titolare di compiere ogni sforzo ragionevole per supplire allo stesso guardando alla sostanza del problema, dovrebbe fare e (secondo me) fa la differenza.

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trattamento dati giudiziari associazioni private senza scopo di lucro 5 Anni 1 Settimana fa #671

  • Corrado Dallabernardina
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Buongiorno,
nell'attuale situazione normativa, cessato l'effetto dell'autorizzazione n. 7/2016 e non ancora emanato un regolamento/decreto da parte del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
in presenza di dati giudiziari comunicati in maniera sistematica dalla stessa autorità pubblica alle Cooperative Sociali che hanno in carico utenza con procedimenti penali o altre misure restrittive in corso;
in mancanza di una formale autorizzazione/designazione da parte di tali autorità titolari (Tribunale, Uffici di Esecuzione Penale Esterna, Tribunale per i minori, ....) che individui il perimetro e le modalità di trattamento, ivi compreso i criteri di comunicazione e conservazione di tali dati,
si chiede quali possano essere le misure da adottare per identificare le forme di maggiore tutela dell'interessato e degli enti del privato sociale chiamati de facto a compiere tali trattamenti dalla stessa autorità.
Grazie per la risposta

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