La nomina dell'autorizzato (s'intende, con atto scritto) risulta nei fatti obbligatoria, nella misura in cui l'autorizzazione ai trattamenti deve includere le informazioni sul profilo di autorizzazione pertinente/assegnato e le necessarie istruzioni, queste richiamate espressamente dall'art. 29.
Ciò tuttavia non consente al dipendente di avanzare delle pretese economiche: l'autorizzazione ai trattamenti si lega necessariamente, inscindibilmente allo svolgimento delle mansioni e semmai va a precisare/dettagliare nei confronti del dipendente/autorizzato le modalità di svolgimento delle stesse (prerogativa si direbbe 'naturale' del datore cui spetta l'esercizio del potere direttivo ed organizzativo) sotto il profilo delle misure/cautele a protezione dei dati personali implicati.