Il considerando 155 e l’art. 88 del GDPR statuiscono che nei rapporti di lavoro si possono prevedere norme specifiche per il trattamento dei dati personali dei dipendenti, anche ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro.
Ciò non esime il titolare del trattamento dal richiedere il consenso ai familiari del dipendente al fine di poter erogare i benefici di legge.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17665 pubblicata il 5 Luglio 2018 ha confermato un orientamento ormai univoco in giurisprudenza secondo cui la definizione di "dato personale" è molto ampia contemplando qualsiasi informazione che consenta di identificare una persona fisica e, dall'altro lato, puntualizzando che il concetto di "dato identificativo" (tra cui rientrano i dati anagrafici e la email) rappresenta una species all'interno del genus principale di "dato personale". Si tratta di una nozione chiave del GDPR (vedi art 4 comma 1), che definisce ampiamente il dato personale "una qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile".
Secondo i giudici della Suprema Corte finanche i dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base degli elenchi telefonici pubblici sono stati fatti rientrare dalla giurisprudenza nella nozione di dato personale (cfr. Cass. n. 17143/2016) e che, anche per questi, ogni trattamento è possibile solo previa erogazione di una informativa e l'acquisizione del consenso degli interessati all'utilizzazione dei dati di loro pertinenza (si veda anche Cass. n. 14326/2014, circa la necessità dell'informativa preventiva, per l'invio di un fax promozionale ad un numero estratto dagli elenchi telefonici).
Per la Corte, quindi, appare confermata la riconduzione nel novero dei dati personali, il cui trattamento necessita di preventiva informativa agli interessati, anche il solo nome e indirizzo e-mail dell'interessato.
In considerazione di tali presupposti anche se la richiesta del dipendente rientra nel naturale rapporto di lavoro, il titolare dovrà fornire ai familiari del dipendente una informativa e richiedere il consenso al trattamento dei loro dati.