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Accesso pieno agli atti delle Entrate, con la legge sulla trasparenza amministrativa non serve il via libera del giudice

Accesso pieno agli atti delle Entrate, con la legge sulla trasparenza amministrativa non serve il via libera del giudice

L’accesso ai documenti conservati dalla Pa nella sezione archivio dei rapporti finanziari è divenuto possibile, in via diretta, con la presentazione di una “istanza di accesso” formulata ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241/90. È stata infatti, finalmente rimossa e cassata ogni diversa interpretazione precedente, che voleva immaginare tale richiesta – svolta da un coniuge nei confronti dell’altro e tesa a conoscere nella sua interezza la documentazione riferibile a quest’ultimo ed esistente nell’archivio dei rapporti finanziari - subordinata alla previa autorizzazione del giudice del processo civile, come soggetto deputato a bilanciare il diritto di accesso con la privacy.

Erede vs terzo beneficiario: accesso alla documentazione completa, non è questione di privacy!

Erede vs terzo beneficiario: accesso alla documentazione completa, non è questione di privacy!

Il signor G. scopre che la signora D.D., di cui era erede legittimo, aveva sottoscritto una polizza vita, versando un premio di € 76.500,00, cifra superiore al valore dei beni caduti in successione, designando come beneficiario un soggetto terzo, il quale aveva poi incassato il premio. Richiedeva, quindi, alla società di assicurazioni I.S.V. copia del contratto di assicurazione nella sua interezza nonché copia delle successive dichiarazioni di nomina dei beneficiari. Il materiale richiesto gli perveniva ma oscurato nelle sezioni relative ai dati del terzo beneficiario.

Videosorveglianza, sui tempi di conservazione il Garante passa la palla alle aziende

Videosorveglianza, sui tempi di conservazione il Garante passa la palla alle aziende

Chi installa sistemi di videosorveglianza decide il termine di conservazione delle immagini. E lo deve mettere nero su bianco sul cartello da esporre nelle zone riprese dalle telecamere. È l'effetto della deregulation introdotta dal Regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 (noto con la sigla Gdpr). Il Garante ne prende atto e lo spiega nelle risposte alle domande più frequenti (Faq), diffuse sul suo sito internet. La materia, prima del Gdpr, era disciplinata da un provvedimento generale (l'ultimo è dell'8 aprile 2010) e, nei casi più spinosi, imponeva di ricorrere al Garante per una verifica preliminare (come sistemi integrati di videosorveglianza, sistemi «intelligenti», superamento termini di conservazione delle immagini fissati dal Garante, associazione immagini a dati biometrici, riconoscimento facciale, ecc.).

Trojan, non si applica la riforma ai procedimenti di criminalità organizzata iscritti prima del 1° settembre

Trojan, non si applica la riforma ai procedimenti di criminalità organizzata iscritti prima del 1° settembre

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni mediante captatore informatico (trojan horse), la riforma introdotta dal Dlgs 29 dicembre 2017, n. 216, come ripetutamente modificata - da ultimo - dal Dl 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, si applica solo ai procedimenti penali iscritti dal 1° settembre 2020, con la conseguenza che quelli in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data sono soggetti alla disciplina precedentemente in vigore, nel rispetto dei principi affermati dalle sezioni Unite Scurato.

Copia integrale dei dati sotto sequestro, ma solo a tempo

Copia integrale dei dati sotto sequestro, ma solo a tempo

Una bussola per il sequestro di dati informatici. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 34265 della sesta sezione penale ha stabilito che in materia di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, la copia-integrale dei dati contenuti costituisce solo una “copia-mezzo”, che permette la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento dell’insieme dei dati oltre il tempo necessario a selezionare, tra la molteplicità delle informazioni in essa contenute, quelle pertinenti al reato per cui si procede.

Facebook, non integra il reato di stalking il post pubblico che prende in giro qualcuno identificabile

Facebook, non integra il reato di stalking il post pubblico che prende in giro qualcuno identificabile

La pubblicazione di post "canzonatori" su un profilo Facebook pubblico non integra il reato di stalking. Così la Corte di cassazione penale con la sentenza n. 34512/2020 ha fatto rilevare che per integrare il reato ex articolo 612 bis del Codice penale deve scattare quello stato d'ansia ingenerato da comunicazioni invasive della sfera privata quali sono, invece, gli sms telefonici o i messaggi di Whatsapp indirizzati direttamente alla "vittima".

Il presidente di Federprivacy intervistato su Rai 4

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