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Trascrizioni di sms o di chat WhatsApp valide come prove in giudizio se la controparte non ne contesta il contenuto

In via generale va premesso che la produzione in giudizio di riproduzione fotografica di messaggi whatsapp o di sms è pienamente ammissibile in quanto processualmente sono veri e propri documenti ai sensi dell'articolo 234 del Codice di procedura penale. Non si tratta infatti di captazione di un flusso comunicativo che soggiace a tutte le regole di ammissibilità previste dal regime delle intercettazioni. Infatti, in caso di riproduzione fotografica il messaggio si è già concretizzato in un documento creatosi ex post rispetto al flusso delle comunicazioni.

La trascrizione di sms o di chat whatsapp può fondare il giudizio se la controparte non ne contesta il contenuto

Fonte: Il Sole 24 Ore

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