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Per la bio-videosorveglianza dei dipendenti pubblici ci vuole una preventiva valutazione di impatto privacy. Lo ha scritto il Garante per la protezione dei dati, nel parere (provvedimento n. 167 del 19 settembre 2019) sullo schema di dpcm, che attua l'articolo 2 della legge 56/2019, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo».

Il trattamento di dati biometrici sul posto di lavoro è consentito solo se necessario per adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti del datore di lavoro previsti da una disposizione normativa e con adeguate garanzie. Questo il principio ribadito dal Garante della Privacy che ha sanzionato per 20.000 euro una società sportiva che aveva introdotto un sistema di rilevazione delle impronte digitali per accertare la presenza dei dipendenti presso i club in gestione.

Un recente provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provv. 10.11.2022, doc. web n.9832838) si è occupato nuovamente del trattamento di dati biometrici in ambienti di lavoro affermando che è ammissibile solo se necessario per adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti del datore di lavoro previsti da una disposizione normativa.

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