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La «facoltà di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, consente a quest’ultimo di evincere anche il presupposto di rilascio della stessa», e occorre fare «una riflessione ulteriore su tale norma», valutando «l’opportunità di una sua abrogazione». A chiederlo ai parlamentari è il presidente del Garante per la protezione dei dati personali Pasquale Stanzione, nel corso dell’audizione in commissione Affari costituzionali al Senato dove si esamina il decreto legge sul super green pass del 26 novembre 2021 n. 172.

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La notizia è, ormai, drammaticamente nota: online si trovano migliaia di green pass autentici o, almeno, apparentemente autentici in vendita o gratuitamente disponibile per chi, magari non essendo vaccinato e non intendendo vaccinarsi né farsi periodicamente un tampone non voglia, comunque, rinunciare alla maggior libertà offerta dal possesso dell’ormai celeberrima certificazione verde.

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Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso, in via d’urgenza, parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna le disposizioni relative alle Certificazioni verdi e agli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori.

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Nomina doppia per l'incaricato aziendale alla verifica dei Green Pass: vale come designazione per l'attività di verifica e di accertamento delle violazioni, ma vale anche come autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi della normativa sulla privacy. È quanto discende dalla interpretazione dell'articolo 3 del decreto legge 127/2021, che impone ai datori di lavoro di mettere nero su bianco numerosi documenti, tra i quali l'atto di designazione. Stando all'articolo citato, e in particolare al comma 5 dello stesso, ci vuole un atto formale di designazione degli addetti individuati.

Diversi produttori e sviluppatori, anche di altri Paesi, hanno messo a disposizione sugli store on line app per la verifica del green pass che consentono a chi le scarica, inquadrando il QR Code, di leggere dati personali come nome, cognome, data di nascita, ma perfino dosi o tamponi effettuati. In alcuni casi le app richiedono anche una registrazione per il download e trasferiscono i dati a terzi.

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Il presidente di Federprivacy a Report Rai 3

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