Il giudice non può negare alla figlia di accedere ai dati sanitari che riguardano i suoi genitori, solo basandosi sulla volontà, mai rimossa, della madre di restare anonima. La Cassazione (sentenza 22497/2021) accoglie sul punto il ricorso di una signora ultracinquantenne, arrivata fino all’ultimo grado di giudizio, per rivendicare il suo diritto di accesso alle origini. La ricorrente chiedeva ai giudici di procedere all’interpello della madre biologica per capire se c’erano margini di ripensamento da parte sua, oltre a chiedere di poter prendere visioni delle informazioni sanitarie relative al genitore naturale e alle anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento alle malattie ereditare trasmissibili.