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Se non sussiste la colpa grave per il sindaco, la responsabilità erariale delle sanzioni per violazioni della privacy va al funzionario dei procedimenti

Oggetto della Sentenza n. 1/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Bolzano è il ristoro dell’indebito pregiudizio patrimoniale subito dal Comune in conseguenza della sanzione irrogata dal Garante per plurime violazioni della disciplina in materia di dati personali. Il Collegio giudicante era stato chiamato ad accertare la sussistenza dei presupposti della responsabilità contabile nei confronti del sindaco quale legale rappresentante titolare del trattamento dei dati dell’ente e nei confronti del funzionario responsabile dei procedimenti amministrativi in materia di protezione dei dati personali.


Fonte: Il Sole 24 Ore - di Corrado Mancini

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