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Per il sequestro di sangue in provetta prelevato in ospedale non serve il consenso

Non viola il diritto alla privacy dell’imputato il sequestro in ospedale di provette di sangue raccolte precedentemente per l’effettuazione di analisi mediche. Il campione biologico così acquisito non richiede - al fine di costituire prova legale legittima - il preventivo consenso dell’imputato. Per la Cassazione non vi è alcuna lacuna nella legge italiana sulla protezione dei dati personali in un caso simile. In quanto la legge privacy garantisce comunque che una volta che i dati personali sanitari o biologici siano stati raccolti - a fini di prova - al di fuori della corporeità dell’individuo, questi non vadano divulgati al di fuori dell’ambito del processo.

La legge garantisce che una volta che i dati personali sanitari o biologici siano stati raccolti - a fini di prova - al di fuori della corporeità dell’individuo, questi non vadano divulgati al di fuori dell’ambito del processo

Fonte: Il Sole 24 Ore - di Paola Rossi

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