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Non viola la privacy comunicare i dati dell'automobilista alla società esterna che consegna le multe

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento, ai sensi dell'articolo 385, comma 3, Dpr n. 495 del 1992 avviene mediante invio al destinatario di uno degli originali o di copia autenticata a cura del responsabile dell'ufficio o comando, o da un suo delegato, potendo, tuttavia, essere validamente affidate a soggetti terzi, anche privati, le attività intermedie di natura materiale, relative all'imbustamento ed alla consegna dei plichi al servizio postale.

Due vigili urbani fanno una multa

Si tratta, infatti, di delega di attività meramente esecutive (stampa, imbustamento e consegna), che non implicano alcuna partecipazione del soggetto privato alla formazione del verbale di contestazione. Premesso quanto sopra deve escludersi che integri la violazione dell'allora vigente articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (secondo cui i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati), per essere stati comunicati a una società privata (Poste Italiane s.p.a.), ai fini della notifica, i dati personali - circostanze di tempo e di luogo nonché motivi della violazione posta in essere dal conducente del veicolo con targa associata al nominativo - del proprietario del veicolo, obbligato in solido per l'asserita violazione.

L'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 196 del 2003, nel testo all'epoca vigente, infatti, identificava, come dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, mentre la correlazione tra targa e proprietario del veicolo risultano dal pubblico registro automobilistico, con la conseguenza che, rispetto a tali dati, il trattamento dei dati non richiedeva, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), allora applicabile, il consenso dell'interessato. In altri termini, il dato complesso derivante dall'accostamento con le notizie relative alla violazione contestata non è riferibile, nei termini di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera b) ad una persona - giacché nulla consente di ritenere che il proprietario coincida con il conducente - ma, appunto, ad un veicolo recante la targa indicata. Questo il principio espresso dalla sezione II della Cassazione con l'ordinanza n. 10326/2020.

La nota - Questione nuova, sulla quale non risultano precedenti in termini. Apparentemente in un'ottica diversa, peraltro, cfr. Cassazione penale, 28 settembre 2011, n. 44940, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di trattamento illecito di dati (art. 167, decreto legislativo n. 196 del 2003), rientra nel novero dei dati personali definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del predetto decreto legislativo n.196 del 2003 - per il quale è tale qualunque informazione relativa a una persona fisica, giuridica ecc, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale - il numero di targa del veicolo, a nulla rilevando che esso sia visibile a tutti quando il veicolo circola per strada, in quanto ciò che rileva non è il numero in sé ma il suo abbinamento ad una persona.

Sulla prima parte della massima, ricordate in motivazione, nella pronunzia in rassegna, cfr. Cassazione sentenza 16 aprile 2015 n. 7764 non massimata, nonché sentenza 26 novembre 2013 n. 26431, in Archivio circolazione, 2014, p., 11, secondo cui in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la notificazione del verbale di accertamento delegata dal comune a poste italiane spa è nulla, avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 200 decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e 385 dPR 16 dicembre 1992 n. 495, ove la delega non concerna attività meramente esecutive (stampa, imbustamento e consegna), ma anche attività di «personalizzazione» della modulistica, in base alla tipologia dei verbali, tramite adempimenti implicanti la compartecipazione del soggetto privato alla formulazione del verbale di contestazione, sulla scorta delle risultanze del verbale di accertamento rimessogli in formato digitale dall'ufficio dell'organo accertatore .

Fonte: Il Sole 24 Ore del 9 ottobre 2020

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