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No all’esclusione dalla gara d'appalto per violazione della segretezza se si invia l’offerta con WeTransfer

L’invio dell’offerta tecnica attraverso WeTransfer non legittima l’esclusione del concorrente dalla gara per violazione del principio di segretezza delle offerte. Militano in tal senso l’articolo 1 (Principio del risultato) e l’articolo 2 (Principio della fiducia) del decreto legislativo n. 36 del 2023 secondo cui le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività e il rapporto tra la pubblica amministrazione e gli operatori economici si fonda sul principio della reciproca fiducia. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (sentenza n. 5789/2024) che ha riformato la pronuncia con la quale il Tar Calabria aveva respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento con cui l’Università Magna Graecia di Catanzaro aveva escluso un operatore economico da una gara d’appalto per aver tramesso l’offerta tecnica utilizzando il servizio WeTransfer.

Fonte: Il Sole 24 Ore - di Pietro Verna

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