La scuola che riceve un’istanza di accesso agli atti deve mandarne una copia ai controinteressati oscurando i dati eccessivi
Accesso agli atti senza propalazione dei dati. La scuola, quando riceve una istanza di accesso agli atti, formulata ai sensi della legge 241/1990, deve mandarne una copia ai controinteressati (come previsto per legge), ma deve oscurare i dati eccessivi sul conto del richiedente (come fotografia, numero del documento di identità, altezza, colore occhi e capelli, professione, firma autografa, numero di telefono, e-mail).
Fonte: Italia Oggi - di Antonio Ciccia Messina