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La compagnia assicuratrice ha diritto alla registrazione della richiesta telefonica d’intervento pervenuta al 118

Secondo il Tar Puglia-Lecce (sentenza n.171/2024) in caso di incidente stradale e conseguenti responsabilità, la compagnia assicuratrice ha diritto a copia della registrazione della richiesta telefonica d’intervento pervenuta alla centrale operativa del 118; fatta salva la possibilità di procedere ad oscurare talune parti della documentazione qualora ciò si renda necessario a salvaguardia della privacy altrui o qualora alcune delle informazioni esorbitino i concreti interessi della compagnia richiedente.

Sinistri stradali, l’assicurazione ha diritto alla registrazione della chiamata al 118

Il caso esaminato - Nella vicenda la compagnia di assicurazioni aveva proposto ricorso contro l’Azienda Sanitaria Locale avverso il diniego di accesso agli atti relativi a un incidente stradale. In particolare la ricorrente sosteneva di avere un interesse diretto, concreto ed attuale a visionare ed estrarre copia della registrazione della richiesta telefonica di intervento pervenuta alla centrale operativa del 118, avendo rilevato che la dinamica dell’incidente riportata nella richiesta di risarcimento da parte del controinteressato - a ben vedere - era in contrasto con quella accertata dai Carabinieri intervenuti sul luogo. Contestava quindi il diniego dell’accesso da parte dell’Azienda resistente, basato su un parere della struttura burocratica legale che riteneva non sussistenti i presupposti soggettivi per l’ostensione dei documenti pretesi in quanto contenenti dati sensibili relativi alla salute dell’interessato.

Titolare di un interesse diretto - Il Tar ha innanzitutto chiarito che la posizione di natura conoscitiva azionata dalla ricorrente era chiaramente funzionale alla tutela di altra, diversa, situazione giuridica e di, eventuale e futuro, scrutinio avanti il Giudice civile. Nella fattispecie, infatti, l’interesse ostensivo, che era stato azionato dalla compagnia assicurativa era funzionale a verificare a fini istruttori, oltreché difensivi, l’effettività delle condotte poste in essere nella imminenza e in occasione del sinistro in cui era rimasto coinvolto il controinteressato; e la congruenza delle dichiarazioni rese dallo stesso.

A ben vedere la richiesta di accesso era, quindi, riferita ad un documento, nella specie la registrazione della prima telefonata al 118, in relazione alla quale era indubbia l’esigenza conoscitiva della società ricorrente, in funzione dell’acquisizione al procedimento degli elementi istruttori prodromici all’accertamento dei fatti, come disvelatisi nell’imminenza ed in occasione del sinistro. Secondo il giudice amministrativo la compagnia assicurativa era, pertanto, titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso dei documenti in questione, la cui conoscenza era necessaria per consentirle la verifica dell’esatta dinamica dell’evento dannoso, in relazione alla quale il controinteressato aveva formulato richiesta di risarcimento del danno. E inoltre, secondo il Tar, un tale interesse può essere legato anche a quello mutualistico a che eventuali frodi assicurative non comportino una ingiustificata lievitazione dei premi in danno a tutti assicurati.

Non una richiesta indiscriminata - Tuttavia secondo il giudice amministrativo in tali situazioni la tutela della pretesa ostensiva azionata dalla società assicuratrice non può - vertendosi in ogni caso in tema di dati sensibili - estendersi indiscriminatamente ad ogni elemento contenuto nella richiesta telefonica al 118. In particolare, in un’ottica di equo contemperamento dei contrapposti interessi ed in ossequio al principio di proporzionalità e di minimizzazione, va evidenziato che la situazione giuridica cui l’accesso è funzionale, è pienamente soddisfatta quando sono esibiti i documenti nella parte in cui contengono la mera ricostruzione dei fatti. La valutazione dell’attività dei privati e degli operatori del 118 è infatti effettuabile dall’interessato sulla base del nucleo fattuale.

Tale strumentalità è invece da escludere per quanto attiene a quelle parti del documento in forma di registrazione afferenti ad elementi estranei ai fatti ovvero relative ad eventuali dati identificativi di soggetti terzi e, dunque, non ostensibili per ragioni di privacy. E in tali circostanze grava in capo all’Azienda sanitaria la puntuale e motivata individuazione delle parti da oscurare. Tutto ciò in quanto l’esigenza di tutelare il diritto di una parte, e la pretesa ostensiva che ne è strumento, si arresta ove ha inizio quella di preservare le ragioni dei terzi estranei. Per cui la meritevolezza dell’interesse conoscitivo a fini difensivi viene meno quando contrasta una posizione parimenti da garantire.

Deriva la legittimazione all’accesso da parte della società assicuratrice nei limiti in cui ciò non vada a ledere la riservatezza di soggetti estranei alla vicenda, ovvero contenga dati sensibili o elementi estranei al sinistro. Su queste basi nella vicenda il Tar ha condannato l’Amministrazione coinvolta a procedere all’ostensione del file audio previo oscuramento delle parti della documentazione pretesa estranee all’oggetto della richiesta risarcitoria e contenenti dati identificativi, sensibili o non pertinenti.

Fonte: Il Sole 24 Ore - di Pietro Alessio Palumbo

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