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Frode informatica per l'operazione online con carta clonata

Commette il reato di frode informatica e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, si introduca abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi. L'introduzione abusiva al sistema informatico configura quell'elemento specializzante che consente di ritenere applicabile l'articolo 640-ter cpe non l'articolo 493-ter cp. Questo è quanto emerge dalla sentenza 180/2018 della Corte d'appello di Trento.

I fatti - Protagonista della vicenda è un uomo accusato di aver utilizzato una carta di credito clonata per effettuare, a distanza di pochi minuti l'una dall'altra, plurime operazioni di ricarica di alcune carte prepagate. Tratto a giudizio, l'uomo veniva condannato in primo grado per il reato di indebito utilizzo di carte di pagamento, previsto dall'articolo 55 n. 9 del Dlgs. 231/2007 (decreto antiriciclaggio), oggi trasfuso nell'articolo 493-ter cp. In appello la difesa contestava però la qualificazione del fatto.

La fattispecie considerata dal giudice di primo grado, infatti, «consisteva in un prelievo di denaro contante presso uno sportello bancomat», mentre l'imputato aveva invece «utilizzato una tessera magnetica falsificata, con i relativi codici di accesso, al fine di ottenere l'autorizzazione a operare sul conto della persona offesa».

Doveva applicarsi, cioè, l'articolo 640-ter cp, che sanziona l'intervento abusivo su sistema informatico, e che all'epoca del fatto non prevedeva la perseguibilità d'ufficio (inserita con il Dl 93/2013), con conseguente assoluzione in difetto di querela, mai presentata dal titolare della carta di credito clonata.

La decisione - Per il Tribunale la ricostruzione fattuale e giuridica svolta dalla difesa è corretta. L'imputato, infatti, non ha commesso la condotta di cui all'articolo 493-ter cp, ovvero di alterazione o falsificazione di carta di pagamento altrui, ma attraverso un clone di carta altrui e utilizzando un codice carpito in modo fraudolento «si è inserito nel sistema informatico bancario effettuando trasferimenti di denaro a favore delle propria carta (e di altre), senza che il titolare perdesse mai il possesso della sua tessera».

Tale condotta integra il reato di cui all'articolo 640-ter cp, in cui sono per l'appunto riconducibili le ipotesi in cui l'addebito delle somme avviene non mediante indebito utilizzo della carta, bensì mediante accesso fraudolento a sistema informatico. In sostanza, l'elemento specializzante, rappresentato dall'utilizzazione fraudolenta del sistema informatico, «costituisce presupposto “assorbente” rispetto alla “generica” indebita utilizzazione dei codici d'accesso».

Fonte: Il Sole 24 Ore del 01/02/2019

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