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Condominio: sulle comunicazioni da oscurare l'indirizzo email personale del condòmino

Riguarda l’uso della mail nelle comunicazioni condominiali il recente provvedimento del Garante DREP/SK162838-1 facente seguito al reclamo proposto il 25 marzo 2021 da una condòmina, in base all’articolo 77 del Regolamento Ue 16/679.

La mail al pari dell'utenza telefonica si tratta di dati di non necessaria divulgazione

La vicenda - Un condomino contestava che, nonostante continue richieste e asserite opposizioni in tal senso, l’amministratore trasmetteva comunicazioni via mail a molteplici destinatari lasciando visibile l’indirizzo della reclamante. Si specificava che era stata avanzata anche una richiesta di rettifica dei dati di contatto relativi alla reclamante da utilizzare ai fini dell’inoltro delle comunicazioni inerenti il condominio, rammentando che l’indirizzo email di una persona fisica, anche ove non riporti per esteso il nome dell’interessato, costituisce un dato personale in base all’articolo 4 del regolamento (si veda anche il parere del Gruppo 29 WP 136 «Parere sul concetto di dato personale»).

La risposta - Secondo il Garante, anche laddove la mail possa avere un contenuto che «attiene a temi concernenti la gestione e l’amministrazione del condominio, che pertanto sono stati oggetto di condivisione in quanto di interesse per la compagine condominiale, deve riprendersi quanto già espresso con pronuncia 19 maggio 2000 (documento web 42268) in ordine alle utenze telefoniche ed espresso nel Vademecum «Il Condominio e la privacy» del 10 ottobre 2013 (documento web 2680240, pagina 6) ossia: «gli estremi identificativi delle utenze telefoniche intestate ai singoli condòmini o ai loro familiari, non possono essere annoverati tra quelli oggetto di necessaria e obbligatoria comunicazione all’interno del condominio, in quanto gli stessi non rappresentano elementi utili a determinare i dirittie gli oneri della cosa comune, né è rinvenibile alcun obbligo di legge in tal senso», ma resta comunque ferma la possibilità per l’amministratore di trattare e «di comunicare i numeri di telefono ai condòmini richiedenti con il consenso degli interessati (…) salve le eventuali disposizioni del regolamento di condominio».

I suggerimenti del Garante - In caso di invii a molteplici destinatari della medesima comunicazione si dovrebbe utilizzare la «funzione cosiddetta copia conoscenza nascosta». E la Pec (posta elettronica certificata)? Il condominio non è obbligato ad averne una, ma se ne è in possesso può chiedere di ricevere lì ogni comunicazione. L’amministratore si ritiene esonerato dall’obbligo di Pec, tranne nei casi previsti dal Dl 185/2008: 1. è anche un professionista iscritto agli Ordini o Collegi; 2. quando esercita la propria attività sotto forma di impresa (società di persone o di capitali).

Anche sulla base di quanto prevede l’articolo 66, comma 2, delle Disposizioni attuative sull’avviso di convocazione assembleare, si può desumere che il dato personale della Pec, laddove ricorrano i requisiti di legge, debba considerarsi come dato il cui trattamento da parte dell’amministratore è da intendersi legittimo, anche senza esplicito consenso in tal senso da parte del condòmino, magari premunendosi di effettuare una valutazione sull’interesse legittimo (cosiddetta Lia, Legitimate interest assesment).

di Carlo Pikler (Il Sole 24 Ore)

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