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Associazioni, i dati degli iscritti sono tutelati dal Codice Privacy

L'identità degli iscritti alle associazioni è inviolabile. È quanto ribadisce il Garante della privacy a conclusione della riunione del collegio svoltasi il 19 marzo 2021 alla quale hanno preso parte il presidente Pasquale Stanzione, la vicepresidente Ginevra Cerrina Feroni, i componenti Guido Scorza e Agostino Ghiglia e il segretario generale Fabio Mattei. L'Autorità ha confermato il parere 19-2021 espresso lo scorso 14 gennaio su richiesta del ministero della giustizia in relazione allo schema di decreto, da adottare di concerto con il ministero dello sviluppo, sulle organizzazioni che partecipano a una class action e che pertanto devono figurare in un elenco pubblico istituito presso il ministero della giustizia.

Archivio di una associazione

Tale elenco, quindi, non potrà contenere dati sensibili relativi agli iscritti, ma solo i dati identificativi dell'associazione e dei soggetti che ne hanno rappresentanza. Rilevando nello schema di decreto profili di criticità che richiedono di essere perfezionati in senso conforme ai principi della normativa sovranazionale e interna in materia di protezione dei dati personali, il Garante si è successivamente soffermato sull'articolo 7 dello schema di decreto che affida l'elenco delle organizzazioni che intendono proporre class action alla responsabilità gestionale del direttore generale della competente direzione, a cui viene attribuita anche la titolarità del trattamento dei dati personali in esso contenuti e il potere di richiedere la lista degli iscritti alle associazioni.

Al riguardo, scrive il Garante, si osserva che i dati personali riferiti all'appartenenza ad associazioni private o ad altra organizzazione comunque definita, rientrano fra le categorie particolari di dati cui il regolamento e il codice sulla privacy riservano le più elevate garanzie nel caso in cui siano idonei a rivelare le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale delle persone.

Conseguentemente per l'Autorità è irragionevole un obbligo di comunicazione di dati personali riguardanti l'appartenenza dei cittadini ad associazioni di qualunque genere anche per finalità di controllo in ordine ai requisiti che tali organismi devono possedere per proporre azioni di classe.

Un'azione simile infatti, potrebbe costituire anche un limite alla libertà di associazione in quanto potrebbe dissuadere le persone interessate a forme aggregazione sociale per via del timore di possibili conseguenze di carattere discriminatorio o di esclusione sociale che potrebbero derivare dalla comunicazione a soggetti terzi.

Fonte: Italia Oggi del 20 marzo 2021

Note Autore

Federprivacy Federprivacy

Federprivacy è la principale associazione di riferimento in Italia dei professionisti della privacy e della protezione dei dati personali, iscritta presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013. Email: [email protected] 

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