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Con la sentenza 17784/2022 la Corte di Cassazione affronta l'interessante disamina della "critica politica e sindacale" sui social network e sui blog. Secondo la Suprema Corte, se attentamente contestualizzati, possono essere ammessi anche toni molto aspri o persino "taglienti" non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. Su queste basi persino parole come "letamaio" - nella vicenda usate su un blog - se inserite nel contesto di un contrasto di idee ed opinioni e quindi non riferite alla persona in quanto tale, non sono penalmente rilevanti.

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Facebook avrebbe tentato di esercitare pressioni su diversi politici in varie parti del mondo affinché facessero lobbying a favore dell'azienda contro le leggi sulla protezione dei dati. Lo scrive l'Observer, citando nuovi documenti che il settimanale insieme con la pubblicazione Computer Weekly ha preso in visione. Tra i politici citati l'ex cancelliere dello Scacchiere britannico, George Osborne, e l'ex premier irlandese, Enda Kenny.

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Stop al pubblico dipendente «hater»: anche se posta sul suo account social privato, non può ledere l'immagine della pubblica amministrazione. Stop, dunque, al caricamento di testi, immagini e meme o qualsiasi altro contenuto elettronico che violi i doveri deontologici del dipendente della pubblica amministrazione. È questo l'effetto dell'articolo 4 del decreto-legge, approvato dal consiglio dei ministri del 13 aprile 2022, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

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Attenzione alle critiche espresse sul proprio profilo Facebook. Infatti, può costituire diffamazione la diffusione di foto che riprendono un momento "criticabile" della vita di terzi dando, in pasto all'estesa platea dei social, l'impressione che lo scatto sia rappresentativo di una condotta generalizzata di chi vi è ritratto e di cui così si offende la reputazione. La Corte di cassazione con la sentenza n. 11426/2021 ha respinto il ricorso contro la condanna per diffamazione di un privato cittadino che dopo aver fotografato gli operai di un cantiere pubblico postava la foto su Facebook con una discalia che puntava il dito - con ironia e senza espressioni formalmente offensive - sull'attegiamento estremamente rilassato se non disinteressato rispetto al lavoro che questi stavano svolgendo.

E’ ormai noto come l'apertura al pubblico dell'ampio e diffuso utilizzo di Internet abbia determinato la comparsa e lo sviluppo crescente di nuovi reati, che si manifestano sia come reati informatici «in senso stretto» (vale a dire che già a livello normativo contemplano, fra gli elementi costitutivi dell’illecito, l'utilizzo di tecnologie), sia come reati informatici «in senso ampio» ed, in specie, come reati «cibernetici». La Sentenza della Cassazione Penale n. 4025/2019, è tornata ad occuparsi di quest’ultima categoria di illeciti: nello specifico minaccia e diffamazione a mezzo “Facebook”.

Il giudice non può addossare a chi pubblica un post su Facebook gli stessi oneri di un giornalista. Va dunque esclusa la diffamazione per il commento negativo sul social network, con il quale si stronca un'attività gastronomica, accusando il gestore di avere prezzi alti e “truffare” sul peso.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3204/2021 conferma la condanna dell'imputata per il reato di diffamazione aggravata, non potendo riconoscere l'attenuante della provocazione in quanto la pubblicazione dei post su Facebook in cui si rende nota la relazione extraconiugale dell'ex marito e le offese rivolte all'amante dell'ex marito, realizzate a distanza di tempo dalla fine della relazione rivelano piuttosto sentimenti di odio e vendetta.

Con sentenza 24600/2022 la Corte di Cassazione ha chiarito che sono da ritenersi pienamente utilizzabili, in quanto legittima ne è l'acquisizione come documento, i messaggi presenti sulle chat dei social-network fotografati dallo schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili (cd. screenshot). E non è imposto alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste nella realizzazione di una fotografia che si caratterizza soltanto per il suo oggetto, costituito appunto da uno schermo sul quale è visibile un testo o un'immagine; non c’è invero alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di un qualsiasi altro oggetto.

Venerdì, 07 Giugno 2019 07:00

Diffamazione su Facebook, Corte Ue in panne

Facebook potrebbe essere costretta a individuare tutte le informazioni «identiche» a un commento diffamatorio di cui sia stata accertata l’illiceità, e anche «equivalenti» se provenienti dallo stesso utente, e a rimuoverle. Lo afferma l’avvocato generale Maciej Szpunar nelle conclusioni presentate alla causa C-18/18. Il condizionale è d’obbligo, dato che il diritto dell’Unione non disciplina la questione.

Per il reato di diffamazione a mezzo social network, commesso da più imputati con residenza in luoghi diversi e collocati in circondari diversi, la competenza per territorio appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato. Ad affermare questo principio è la sentenza 7377/2023 della quinta sezione della Cassazione.

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