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Commette il reato di diffamazione l'amministratore di condominio che diffonde a terzi informazioni sulla morosità altrui
E' diffamazione rendere noto a terzi lo stato di morosità altrui. Infatti, l'amministratore di condominio deve sempre tutelare la privacy dei condòmini con riferimento ai loro dati personali sui pagamenti delle spese condominiali, di cui abbia conoscenza in ragione del suo mandato professionale. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 22184 del 5 settembre 2019, con la quale i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un amministratore di condominio e del suo avvocato contro la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili in solido e li aveva condannati al pagamento di un risarcimento del danno a un condomino.
La finanziaria invia un sms di sollecito al coniuge di un cliente in ritardo con i pagamenti. Sanzione del Garante per violazione della privacy
La banca o la finanziaria non possono far conoscere a familiari, colleghi di ufficio o vicini di casa di un debitore la situazione di insolvenza in cui versa. Un simile comportamento, tenuto a volte per esercitare indebite pressioni sul debitore e conseguire il pagamento della somma dovuta, viola il principio di liceità nel trattamento dei dati personali. Lo ha ribadito il Garante per la privacy nell’ordinare ad una finanziaria il pagamento di una sanzione di 10mila euro per aver inviato sms al coniuge di un cliente in ritardo con i pagamenti.