La finanziaria invia un sms di sollecito al coniuge di un cliente in ritardo con i pagamenti. Sanzione del Garante per violazione della privacy
La banca o la finanziaria non possono far conoscere a familiari, colleghi di ufficio o vicini di casa di un debitore la situazione di insolvenza in cui versa. Un simile comportamento, tenuto a volte per esercitare indebite pressioni sul debitore e conseguire il pagamento della somma dovuta, viola il principio di liceità nel trattamento dei dati personali. Lo ha ribadito il Garante per la privacy nell’ordinare ad una finanziaria il pagamento di una sanzione di 10mila euro per aver inviato sms al coniuge di un cliente in ritardo con i pagamenti.
La sanzione giunge a conclusione di un procedimento avviato dall’Autorità a seguito del reclamo presentato dal titolare di tre finanziamenti il quale lamentava una violazione della propria riservatezza da parte della società, che aveva contattato più volte la moglie, garante per uno dei tre prestiti, ma non di quello per cui veniva sollecitato il recupero del credito. La finanziaria, dal canto suo, si era difesa attribuendo ad un disguido interno l’inserimento nel proprio sistema del numero di telefono della coniuge come recapito principale da contattare per la riscossione del credito.
Giustificazioni insufficienti secondo il Garante che ha ritenuto illecito il trattamento di dati, effettuato dalla società in maniera non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché di minimizzazione dei dati fissati dal Regolamento Ue. Principi già alla base del provvedimento generale con cui il Garante nel 2005 aveva prescritto agli operatori del settore le misure necessarie e opportune per rendere il trattamento conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
Nel determinare l’ammontare della sanzione il Garante, oltre alla mancata osservanza delle indicazioni date alle banche nel 2005, ha tenuto in considerazione l’assenza di precedenti specifici a carico della società e la decisione di cancellare il numero di telefono della coniuge dalla pratica relativa al finanziamento del marito.
Fonte: Garante Privacy