Processo tributario telematico, un bug informatico mette a rischio la privacy
Appelli tributari a rischio privacy. A pochi giorni dalla conversione del Dl 119/2018, il cui articolo 16 è rubricato «Giustizia tributaria digitale», il sistema, oggi in essere, inciampa in un baco informatico che rende visibili alcuni appelli dei contribuenti non ai loro difensori.
Attualmente il Processo tributario telematico, operativo su tutto il territorio nazionale dal 15 luglio 2017, ma non ancora obbligatorio, consente, dopo la registrazione sul portale www.giustiziatributaria.gov.it (portale del Mef), di depositare il ricorso introduttivo, o l'appello, in formato elettronico, di monitorare tutto il fascicolo telematico con le fissazioni d'udienza e con i documenti/istanze che le tutte le parti costituite provvedono a depositare.
In alternativa è ancora possibile sino al 01.07.2019 (obbligatorietà del PTT introdotta dall'art. 16 citato) provvedere al deposito manuale del ricorso/appello e istanze presso le segreterie delle commissioni. Il difensore potrà usare due diversi canali per consultare il fascicolo telematico:
il portale della Giustizia tributaria (portale del Mef), che gli darà un accesso completo al fascicolo; il cassetto fiscale personale del difensore (ingresso quindi dal sito Ade), che gli fornirà solo informazioni relativi ad eventuali depositi e alle date di udienza, senza poter visionare i documenti stessi.
In fase di appello, il fascicolo viene alimentato con la sentenza impugnata con un proprio numero di RG. Con entrambi gli accessi il difensore viene indirizzato a «telecontenzioso/agenziaentrate» da cui accede alla pagina relativa al primo giudizio, quello appellato.
È a questo punto che il sistema genera una situazione anomala: quando il difensore ritorna sui propri passi ad alcuni è capitato di non ritrovare più il proprio appello (proprio nel senso che è l'appello di cui è parte), ma di trovarsi dinnanzi i dati di un altro contribuente, che ha solo un dato in comune con il suo: il numero dell'RG. Il sistema di fatto fa atterrare il volo di ritorno sulla pagina con la pista che ha la stessa lettera e lo stesso numero della pista di decollo, ma in un altro aeroporto.
L'errore comporta che il difensore dopo aver verificato la sentenza appellata che ha il numero di RG es. 175/2015, utilizzando il tasto indietro (la freccia) non ritorni sul proprio appello (es. n. 128/2016), ma si ritrovi di fronte l'appello RG 175/2015, che è evidentemente di altro soggetto, oppure si trovi una pagina di errore, oppure si ritrovi di fronte al proprio ricorso.
L'errore fortunatamente si limita a fornire solo le seguenti informazioni: Composizione Collegio, Contribuente, Difensore, Ufficio Coinvolto, Esito del Giudizio, Spese e Dispositivo. Non sembra possibile accedere all'intero fascicolo, ma sicuramente le informazioni già così disponibili sono rilevanti.
Fonte: Italia Oggi del 13 dicembre 2018