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Consultabili i pareri resi per una lite tributaria in atto

In una lite tributaria, il fisco deve consentire un completo accesso agli atti che precedono il ricorso, comprese le istruzioni emesse dall’amministrazione finanziaria. Questo è l’orientamento del Consiglio di Stato (1336 / 2020) formatosi all’indomani di una lite sull’applicazione di accise ridotte. Nel corso di un giudizio in Commissione tributaria, un’impresa fornitrice di gas naturale ha chiesto l’accesso al carteggio, anteriore la lite, intervenuto tra l’agenzia delle Dogane e l’Avvocatura dello Stato, ricevendo tuttavia un diniego. L’ostacolo derivava da una norma (articolo 2, comma 1 Dpcm 200/96) che esclude l’acquisizione di pareri resi in relazione ad una lite già in atto o solo potenziale.

Il giudice ha invece consentito l’accesso, ritenendo che la riservatezza riguardi solo gli atti di difesa legale, cioè gli atti formati dopo la proposizione del ricorso. Ciò rende accessibile l’istruttoria procedimentale, che può essere utile per istanze di annullamento in autotutela, segnalazioni o denunce. Il contribuente, quindi, ha diritto di conoscere sia i presupposti di accertamento del tributo, sia l’iter decisionale adottato dall’Agenzia fiscale nel caso specifico ed in casi consimili.

Si possono quindi conoscere le attività cognitive e le politiche interne dell’amministrazione, antecedenti e successive all’emissione di un atto impositivo, al fine di far emergere presunti dubbi e contraddizioni interne all’amministrazione, senza subire i limiti che derivano da esigenze di tutela della strategia processuale. L’orientamento del Consiglio di Stato tocca delicati aspetti della riservatezza dei rapporti tra difensore e proprio cliente, anche se l’attività di accertamento fiscale ha natura vincolata, non discrezionale. Ciò rende accessibili, ad esempio, le istruzioni espresse dall’agenzia delle Dogane, che abbiano poi condotto ad un accertamento: solo una volta sorta la lite, la riservatezza sottrae all’accesso i pareri e la corrispondenza dell’Avvocatura dello Stato che siano espressi al fine di definire una strategia difensiva processuale.

Per individuare quando la consulenza dell’Avvocatura diventi riservata, perché strettamente connessa ad un potenziale contenzioso, un utile riferimento può venire dalla prassi adottata dai Comitati di valutazione sinistri nel settore ospedaliero. In tali Comitati (art.1 co.539 L.208/215 ) si discute del risk management e cioè sia del singolo infortunio sanitario (e della possibilità ed entità di indennizzo, con strategie legali difensive), sia della organizzazione prevenzione degli infortuni stessi.

Per evitare che il diritto di accesso danneggi le strategie difensive, i giudici amministrativi (Cons. Stato, 808 / 2020) suggeriscono di suddividere graficamente i pareri, separando gli aspetti generali di gestione del rischio dalle previsioni relative allo specifico sinistro. Il principio è infatti che l’amministrazione deve essere in grado di difendersi, senza essere danneggiata da un’eccessiva trasparenza.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 22 aprile 2020

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