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Corte Costituzionale: le regioni non possono disciplinare autonomamente il trattamento dei dati personali

È incostituzionale una disciplina regionale che regola il trattamento dei dati personali nella installazione degli impianti di videosorveglianza, in quanto vìola gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e invade le competenze legislative esclusive dello Stato nella materia "ordinamento civile".

La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 3 della legge della Regione Puglia n. 13 del 2023

È quanto si legge nella sentenza n. 69 della Corte costituzionale depositata il 23 aprile 2024, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 3 della legge della Regione Puglia n. 13 del 2023 per contrasto con l’art. 117, commi primo e secondo, della Costituzione.

La Corte rileva che l’Unione europea, nell’esercizio della competenza fissata nell’art. 16 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, detta una complessa disciplina in materia di trattamento dei dati personali, che "trova completamento e integrazione nelle fonti nazionali".

Secondo i giudici delle leggi, la Regione non può regolare autonomamente la materia, né operare una selezione di fonti e di previsioni, "che, all’interno dell’articolato plesso normativo contemplato sia dall’Unione europea sia dal legislatore statale, sono chiamate a disciplinare questa complessa e delicata materia", poiché in tal modo "non solo si sovrappone alle normative eurounitaria e statale, travalicando le proprie competenze, ma oltretutto effettua una arbitraria scelta, il cui contenuto precettivo equivale a ritenere vincolanti le sole regole individuate dal legislatore regionale e non anche le altre", dettate dall’Unione europea e dal legislatore statale.

Fonte: Italia Oggi

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