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Videosorveglianza condominiale, in assenza della delibera assembleare il trattamento risulta illecito

All’indomani del noto provvedimento generale in tema di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, il Garante sollecitò il Parlamento a definire il quorum necessario per l’approvazione di una delibera assembleare di installazione di un sistema di videosorveglianza condominiale.

il Condominio nel suo complesso, assume la qualifica di titolare del trattamento

La risposta non tardò ad arrivare e nel 2012 con la legge di riforma del condominio (legge 11 dicembre 2012 n. 220) veniva introdotto nel codice civile l’articolo 1122 ter con il quale si stabiliva che le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza erano approvate dall’assemblea con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

La delibera assembleare come precisato da un recente provvedimento sanzionatorio dell’Autorità Garante del 26.10.2023 è lo strumento che consente all’amministratore di dare esecuzione alle decisioni assunte dai condomini durante l’assemblea (art. 1130, 1 co, punto 1, c.c.), in virtù del mandato ricevuto. Inoltre, rappresenta, in questo ambito il presupposto necessario per la liceità del trattamento realizzato, mediante la videosorveglianza, in ambito condominiale. Infatti, mediante tale atto, i condomini concorrono a definire le caratteristiche principali del trattamento, andando a individuare le modalità e le finalità del trattamento stesso, i tempi di conservazione delle immagini riprese, l’individuazione dei soggetti autorizzati a visionare le immagini.

Ne segue che in assenza della delibera assembleare il trattamento risulta illecito perché effettuato in violazione dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento UE 2016/679) nei confronti di tutti gli interessati (condomini e non) nonché in assenza di un idoneo presupposto di legittimità ai sensi dell’art. 6 del Regolamento.

Sul punto ha precisato il Garante che: Se, infatti, il perseguimento di un legittimo interesse del titolare a tutelare la proprietà da furti o atti vandalici, poteva essere perseguita dal Condominio mediante l’installazione dell’impianto di videosorveglianza a fronte della necessità della misura, rapportata a una situazione di rischio reale e sulla base di adeguato bilanciamento con i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, si osserva invece come il trattamento realizzato dall’amministratore, al contrario, non sia sorretto da nessuna di tali circostanze. Infatti, non risulta in capo all’amministratore un legittimo interesse, effettivo e attuale, nonché collegato a una situazione di reale difficoltà, che gli consenta di effettuare lecitamente il trattamento per mezzo delle videocamere.

In conclusione, ricordiamo che il Condominio nel suo complesso, assume la qualifica di titolare del trattamento, come risulta dalla definizione resa dall’art. 4, n. 7, del GDPR e una volta che l’impianto è stato autorizzato dall’assemblea, il condominio, per il tramite dell’amministratore, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti previsti dal provv. 08.04.2010 dell’Autorità Garante in tema di videosorveglianza così come aggiornati dalle recenti Linee Guida n.3/2019 del Comitato Europeo per la Protezione dei dati.

Note Autore

Marco Soffientini Marco Soffientini

Avvocato esperto di protezione dei dati personali, Data Protection Officer di Federprivacy. Autore Ipsoa, docente Unitelma Sapienza, Privacy Officer certificato TÜV Italia, Fellow Istituto Italiano Privacy.  - Twitter: @msoffientini1

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