Sull’albo pretorio online pubblicate le informazioni sensibili di un cittadino disabile: sanzionato il Comune
Un recente caso (Provv. 16 settembre 2021, doc. web n. 9704069) affrontato dal Garante ha riguardato un reclamo con il quale si denunciava che sul sito di un Comune nell’area «Documenti e dati»/«Albo pretorio»/«storico» era possibile visualizzare e scaricare liberamente una Determinazione di liquidazione che riportava in chiaro, nel testo e nell’oggetto, dati e informazioni personali, quali il nominativo del reclamante e del padre a suo carico con indicazione della relativa situazione di disabilità in quanto portatore di handicap.
(Nella foto: l'Avv. Marco Soffientini, Data Protection Officer di Federprivacy)
Nel testo della delibera erano inoltre contenuti la data e il luogo di nascita, la residenza, nonché le informazioni relative alla liquidazione dell’importo del contributo previsto per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche presenti nel proprio alloggio con indicazione dell’indirizzo del soggetto disabile, dei singoli lavori effettuati (compresi i riferimenti dettagliati alle fatture e l’indicazione dell’imprese di lavori a cui ci si è rivolti).
Come noto, i soggetti pubblici, come il Comune, possono diffondere «dati personali» solo se tale operazione è prevista «da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento» (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice), nel rispetto – in ogni caso – dei principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di «minimizzazione», in base ai quali i dati personali devono essere «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD).
In tale quadro, in ogni caso, è vietata la diffusione di dati relativi alla salute (art. 2-septies, comma 8, del Codice; cfr. anche art. 9, parr. 1, 2, 4, del RGPD), ossia di «dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute» (art. 4, par. 1, n. 15; considerando n. 35 del RGPD).
La normativa statale di settore prevede, inoltre, che «Tutte le deliberazioni del comune e della provincia siano pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge» (art. 124, comma 1, d. lgs. n. 267 del 18/8/2000).
Al riguardo, si ricorda che, sin dal 2014, il Garante ha evidenziato che dato idoneo a rivelare lo stato di salute non è solo l’indicazione della patologia, ma qualsiasi informazione «da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici» (cfr. provvedimento n. 243 del 15/5/2014 recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati»)
In ordine alle pubblicazioni degli atti e documenti nell’albo pretorio, nelle Linee guida del Garante sopra citate, è inoltre espressamente indicato che una volta trascorso il periodo temporale previsto per la pubblicazione:
- «gli enti locali non possono continuare a diffondere i dati personali in essi contenuti. In caso contrario, si determinerebbe, per il periodo eccedente la durata prevista dalla normativa di riferimento, una diffusione dei dati personali illecita perché non supportata da idonei presupposti normativi […]. A tal proposito, ad esempio, la permanenza nel web di dati personali contenuti nelle deliberazioni degli enti locali oltre il termine di quindici giorni, previsto dall´art. 124 del citato d. lgs. n. 267/2000, può integrare una violazione del suddetto art. 19, comma 3, del Codice [n.d.r. oggi riprodotto nell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice], laddove non esista un diverso parametro legislativo o regolamentare che preveda la relativa diffusione […]. [In tale evenienza] se gli enti locali vogliono continuare a mantenere nel proprio sito web istituzionale gli atti e i documenti pubblicati, ad esempio nelle sezioni dedicate agli archivi degli atti e/o della normativa dell’ente, devono apportare gli opportuni accorgimenti per la tutela dei dati personali. In tali casi, quindi, è necessario provvedere a oscurare nella documentazione pubblicata i dati e le informazioni idonei a identificare, anche in maniera indiretta, i soggetti interessati» (parte seconda, par. 3.a).
Nel caso di specie la violazione è costata una sanzione amministrativa di euro 5.000,00 tenuto conto delle piccole dimensioni del Comune in questione e della sua attiva collaborazione con il Garante