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Visualizza articoli per tag: intercettazioni

Sono legittime le videoregistrazioni aventi a oggetto comportamenti comunicativi e non comunicativi disposte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio. Nel caso di specie per cui si è espressa la Cassazione con la sentenza 5253/2020 le telecamere erano state allocate all'interno delle scale di un edificio e al di fuori del pianerottolo di un appartamento.

Le disposizioni approvate dal Parlamento con la conversione del decreto legge 105/2023 intervengono in chiave garantista sulla disciplina delle intercettazioni e si innestano nel testo varato ad agosto per rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata.

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Non va sottoscritto dall'interprete, che ha curato la traduzione, il verbale di trascrizione di intercettazioni contententi la comunicazione con soggetto straniero. Non scatta quindi alcuna nullità, men che mai assoluta, del verbale non sottoscritto dall'interprete. Inoltre, nessuna lamentela può essere elevata contro la validità del verbale se comunque, come nel caso concreto, esso riporta nell'intestazione il nome dell'interprete. Infatti, chiarisce la terza sezione della Cassazione penale, la trascrizione va sottoscritta solo ed esclusivamente dal suo redattore - agente o ufficiale di polizia giudiziaria - che deve però dar conto dei soggetti intervenuti nell'opera di trascrizione, come il caso dell'interprete linguistico.

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Intercettazioni ambientali estese anche ai fatti reato espressione di un diverso disegno criminoso. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10704, con riferimento alla disciplina previgente, rigettando il ricorso di un uomo agli arresti domiciliari, in via cautelare, con l'imputazione di scambio elettorale politico mafioso con un esponente del clan dei "barcellonesi" anch'egli agli arresti domiciliari e soggetto ad intercettazioni a mezzo trojan.

L'uso del captatore per una intercettazione tra presenti è ammissibile solo se l'indagine condotta riguarda la criminalità organizzata. Tuttavia, tali strumenti esistevano ed erano utilizzati già da prima. L'articolo 266-bis del codice di procedura penale, infatti, da tempo dispone che "Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi".

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La registrazione occulta della riunione aziendale da parte di un lavoratore con cessione, a distanza di due anni, ad altri colleghi costituisce un trattamento illecito di dati personali. L’utilizzo della registrazione da parte dei colleghi in un autonomo contenzioso contro il datore realizza un comportamento altrettanto illecito e comporta una sanzione pecuniaria a loro carico in base al Regolamento UE 2016/679 (articoli 58 e 83).

La videoripresa di comportamenti non comunicativi è prova atipica nel processo e ad essa non si applica il regime "garantista" delle intercettazioni.La registrazione non captativa dello scambio di messaggi tra le persone inquadrate non contrasta né con l'inviolabilità del domicilio né con le regole autorizzatorie delle intercettazioni. La ripresa di comportamenti non comunicativi costituisce prova atipica nel processo e non necessita dell'autorizzazione del giudice delle indagini.

Il Giudice per le indagini preliminari può rifiutare di distruggere , come chiesto dal Pubblico ministero, le intercettazioni relative a un procedimento anche se archiviato da oltre 10 anni. La sola archiviazione non basta, infatti, ad escludere la possibilità di una rilevanza futura del materiale archiviato. Mentre la il diritto alla riservatezza degli intercettati resta garantito dalla conservazione nell’archivio della procura della Repubblica, in quanto luogo protetto.

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Il trojan o captatore informatico non costituisce un autonomo mezzo di ricerca della prova, ma “solo” una particolare modalità tecnica per effettuare l’intercettazione delle conversazioni tra presenti. Di conseguenza non può rientrare tra i metodi il cui utilizzo, per l’effetto di pressione sulla libertà fisica e morale della persona, è vietato dal Codice di procedura penale. Inoltre, la possibile intercettazione di conversazioni di cui è vietata la captazione ha effetti non tanto sul decreto che autorizza all’uso del trojan, quanto su quella specifica intercettazione e solo su quella, che potrebbe essere giudicata come inutilizzabile.

Coniugare esigenze di tutela della privacy con la funzionalità delle indagini. È su questa scommessa che si gioca la riforma delle intercettazioni da oggi in vigore dopo una lunga e tormentata sequenza di rinvii. Perché la prima versione dell’intervento era stata messa a terra nello scorcio finale della passata legislatura ed è stata poi perfezionata dall’attuale maggioranza giallorossa alla fine dello scorso anno.

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Camera dei Deputati: Artificial intelligence e sostenibilità

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