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Torna a ottobre 2021 il corso di formazione “Privacy Officer e Consulente Privacy nella Videosorveglianza”, una full immersion specialistica organizzata da Ethos Academy con il patrocinio e la consulenza scientifica di Federprivacy, specificamente indicato per i data protection officer e i responsabili delle funzioni privacy che devono affrontare le numerose criticità nell'ambito dei sistemi di videosorveglianza.

Non basta il consenso dei lavoratori per attivare un sistema di videosorveglianza in un locale pubblico. Serve l'accordo sindacale, l'informativa e il rispetto di tutti i principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali. E in caso di richiesta di chiarimenti da parte dell'Autorità meglio rispondere in fretta. Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati con l'ordinanza n. 9768440 del 7 aprile 2022.

Con il Gdpr, la privacy non è più una materia riservata solo a giuristi ed avvocati, ma riguarda anche aziende e professionisti che operano in settori critici che richiedono particolare attenzione alla tutela dei dati personali, come il comparto della videosorveglianza. E' per tale motivo che nello schema di certificazione della figura del "Privacy Officer e Consulente della Privacy", TÜV Italia ha inserito anche il settore di specializzazione specifico per la videosorveglianza.

Con un recente provvedimento l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un ristorante per aver installato un impianto di videosorveglianza che oltre a riprendere la strada pubblica era sprovvisto di informativa e autorizzazione dell’ispettorato del lavoro.

Martedì, 09 Aprile 2019 15:06

Hotel e case vacanza, occhio alla webcam nascosta

Deve essere stata una scoperta choc, quella di una famiglia neozelandese che nei giorni scorsi si apprestava a soggiornare in Irlanda in una casa scelta sul portale di affitti online Airbnb: tutto nella norma al loro arrivo, almeno fino a quando il padre Andrew Barker, esperto di sicurezza informatica, ha analizzato la rete wifi, scoprendo che mimetizzata in un finto rilevatore di fumo collocato sul soffitto del soggiorno c'era una telecamera nascosta.

Il condominio risponde delle carenze del sistema di sorveglianza se hanno facilitato il furto nel locale commerciale. Lo ha deciso il Tribunale di Latina, II sezione civile, nella sentenza del 20 settembre 2018.

L'accesso alle riprese video è possibile in versione integrale e in chiaro, anche se sono ripresi terzi. Il Garante privacy della Finlandia (decisione del 5/5/2022 resa nel caso n. 1788/152/22) ha ordinato a una università di consegnare all'interessato una registrazione video di un esame, nonostante nel video risultassero altri studenti. Una decisione applicabile anche in Italia.

Sono legittime le videoregistrazioni aventi a oggetto comportamenti comunicativi e non comunicativi disposte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio. Nel caso di specie per cui si è espressa la Cassazione con la sentenza 5253/2020 le telecamere erano state allocate all'interno delle scale di un edificio e al di fuori del pianerottolo di un appartamento.

L’installazione delle telecamere in un condominio, a seguito dell'entrata in vigore delle Linee Guida 3/2019 pubblicate il 20/1/2020, deve necessariamente commisurarsi con l’attività di accountability e di analisi dei rischi che dovrà effettuare lo studio di amministrazione tenendo conto dei princìpi espressi dal GDPR, quale quello della minimizzazione e della finalità del trattamento.

Con l’entrata in vigore del Gdpr il tema sulla videosorveglianza è stato oggetto di studi e approfondimenti specifici ad opera dei garanti europei i quali, in particolare, hanno predisposto le linee guida 3/2019, pubblicate il 29 gennaio 2020 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video. Importanti sono i chiarimenti resi circa la non applicazione del Regolamento europeo e quindi delle disposizioni collegate alla normativa sul trattamento dei dati personali, quando una persona non è in alcun modo individuabile e, pertanto: «nell’ipotesi di telecamere finte (o che comunque non registrano video o immagini), in quanto non vengono elaborati dati personali (ma su questo punto devono essere approfonditi i possibili risvolti penali)».

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