NEWS

Garante Privacy, no a invio massivo di dati degli infermieri all'Ordine professionale

Le strutture sanitarie non possono trasmettere in modo massivo i dati di tutto il loro personale infermieristico all’Ordine professionale di riferimento. L’Ordine delle professioni infermieristiche, nello svolgimento degli specifici compiti istituzionali di vigilanza e disciplinari, può infatti trattare i dati di chi abbia richiesto l’iscrizione all’albo. Deve essere il datore di lavoro ad accertare, all’atto dell’assunzione e nel corso del rapporto di lavoro, che un infermiere sia dotato dei requisiti necessari per prestare servizio e che sia iscritto all’apposito albo professionale.

Queste le indicazioni fornite dal Garante della privacy a un’azienda ospedaliera che chiedeva di poter trasmettere, pur non avendo un’apposita base normativa, i dati di tutto il suo personale infermieristico al relativo ordine professionale, il quale intendeva effettuare controlli sulle iscrizioni. 

Nel presentare l’istanza al Garante, sia l’Ospedale sia l’Ordine delle professioni infermieristiche avevano rappresentato che tale comunicazione di dati personali fosse utile per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, in quanto consentiva di verificare che tutti gli infermieri in servizio rispettassero i requisiti previsti dal decreto che, nel 2018, ha modificato la legge di Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

Nella sua risposta, però, il Garante ha evidenziato che l’attuale quadro normativo non attribuisce agli Ordini - pur dotati di specifici poteri disciplinari e di vigilanza - competenze per generalizzate attività di ricerca e raccolta di informazioni personali riferite al personale infermieristico. Spetta invece al datore di lavoro l’obbligo di effettuare le necessarie verifiche sul possesso dei particolari requisiti previsti per l’accesso a specifici impieghi, inclusa l’iscrizione del singolo professionista al relativo albo che, tra l’altro, è pubblico e reperibile anche on line.

L’Autorità ha quindi dichiarato che non sussistono i presupposti di liceità per la comunicazione generalizzata dei nominativi e della residenza degli infermieri impiegati dalle aziende sanitarie agli ordini territorialmente competenti. Tenendo conto del numero di quesiti pervenuti sul tema, ha inoltre trasmesso la decisione anche alla Federazione nazionale delle professioni infermieristiche al fine di darne ampia diffusione presso gli ordini provinciali e le altre istituzioni coinvolte.

Fonte: Garante Privacy

Note sull'Autore

Federprivacy Federprivacy

Federprivacy è la principale associazione di riferimento in Italia dei professionisti della privacy e della protezione dei dati, iscritta presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE) ai sensi della Legge 4/2013. Email: [email protected] 

Prev Garante Privacy: trasferimento di dati in caso di “hard Brexit”
Next Dati dei defunti: in Italia continuano a essere tutelati anche dopo il Gdpr

Vademecum per prenotare online le vacanze senza brutte sorprese

Mappa dell'Italia Puglia Molise Campania Abruzzo Marche Lazio Umbria Basilicata Toscana Emilia Romagna Calabria

Rimani aggiornato gratuitamente con la nostra newsletter settimanale
Ho letto l'Informativa Privacy