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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento sull’intelligenza artificiale

Il Regolamento Ue 2024/1689, noto “AI Act” (Artificial Intelligence Act), approvato definitivamente lo scorso maggio dal Consiglio europeo, è stato adesso pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 12 luglio 2024.

Si tratta del primo provvedimento legislativo al mondo volto a regolare in maniera orizzontale gli utilizzi dell'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di istituire un quadro giuridico atto a garantire un'intelligenza artificiale antropocentrica, tutelando i diritti fondamentali degli individui dai potenziali effetti pregiudizievoli derivanti dall'utilizzo dell'IA, ma volendo comunque promuovere un contesto di fiducia nei consumatori per tali sistemi attraverso meccanismi, in modo da favorirne la diffusione, e prevedendo alcuni istituti per facilitarne l'implementazione.

Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale stabilisce:

1. regole armonizzate per l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso dei sistemi di IA nell’Unione
2. divieti di talune pratiche di IA
3. requisiti specifici per i sistemi di IA ad alto rischio e obblighi per gli operatori di tali sistemi
4. regole di trasparenza armonizzate per determinati sistemi di IA
5. regole armonizzate per l’immissione sul mercato di modelli di IA per finalità generali
6. regole in materia di monitoraggio e vigilanza del mercato, governance ed esecuzione
7. misure a sostegno dell’innovazione, con attenzione alle PMI, comprese le start-up.

L’entrata in vigore del regolamento UE 2024/1689 avviene il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e si applicherà a decorrere dal 2 agosto 2026, seguendo un cronoprogramma per l’operatività e per la regolarizzazione dei sistemi di intelligenza artificiale già in uso.

Il regolamento, salvo le varie eccezioni, si applicherà dopo 24 mesi dall’entrata in vigore, ma prevede una scaletta progressiva di inizio di operatività per i singoli capi dello stesso. La prima fase è collocata decorsi 6 mesi dall’entrata in vigore. La seconda fase è collocata decorsi 12 mesi. La terza fase è collocata decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore e segna l’entrata a regime nella sua integralità dell’AI Act.

Nel dettaglio lo scaglionamento delle tempistiche per l’acquisizione della piena efficacia delle disposizioni contenute nel Regolamento è il seguente:

1. I capi I e II (definizioni e pratiche vietate) si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2025;
2. Il capo III, sezione 4 (autorità di notifica designate dagli stati membri), il capo V (modelli di AI per finalità generali), il capo VII (banca dati UE per i sistemi ad alto rischio), il capo XII (sanzioni) e l’art. 78 (riservatezza dei dati trattati in conformità al regolamento) si applicano a decorrere dal 2 agosto 2025, ad eccezione dell’art. 101 (Sanzioni pecuniarie per i fornitori di modelli di IA per finalità generali);
3. L’art. 6, paragrafo 1 (classificazione dei sistemi ad alto rischio), e i corrispondenti obblighi di cui al Regolamento, si applicano a decorrere dal 2 agosto 2027

Note Autore

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