I compiti del Data Protection Officer sono notoriamente elencati all'art.39 del Gdpr, e prevedono quello di informare e fornire consulenza al titolare del trattamento, sorvegliare l'osservanza del Regolamento UE, fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto e sorvegliarne lo svolgimento, cooperare con l'autorità di controllo e fungere da punto di contatto con essa. Si noti però che all'art. 38 il Gdpr indica che, sebbene il Dpo possa svolgere altri compiti e funzioni, può farlo a condizione che questi non diano adito a un conflitto di interessi. Probabilmente il collega affermava che il Dpo non è un una figura operativa perché, avendo un ruolo di sorveglianza non può curare operativamente gli adempimenti per la conformità al Gdpr e poi controllare il proprio operato, perché in tal caso si troverebbe in pieno conflitto d'interesse. Nello svolgimento dei suoi compiti, il Dpo controllerà quindi il lavoro fatto da altri e non il suo.
Saluti
Nicola Bernardi