La risposta è che la pretesa del fornitore è legittima nella misura in cui non sia tesa ad evitare l'apposizione nell'atto di nomina di una delle clausole più importanti e decisive dell'art. 28.3, quella di cui alla lettera h), riguardando piuttosto la concreta declinazione e formulazione della stessa.
Evidentemente il fornitore teme la circostanza che controlli e/o ispezioni siano delegati dal titolare a soggetti imprenditoriali svolgenti attività del tutto analoghe alle proprie i quali, in virtù del compito eventualmente affidato e non necessariamente con mala fede, potrebbero intercettare/acquisire informazioni sulle procedure interne, sulle modalità di gestione del servizio, eccetera, e con ciò recagli un qualche pregiudizio.
Questa presa di posizione, appunto, non pare somigliare al rifiuto di controlli e ispezioni.
Se così realmente stanno le cose, la soluzione al problema può passare per la definizione contrattuale dell'esatto profilo ed ambito di operatività dei 'competitors', così come di quanti, diversamente da quelli, possano essere tranquillamente incaricati/delegati dal titolare a svolgere i suindicati compiti che certamente implicano una rilevante responsabilità.
Quanto alla definizione della clausola, ad essa non si potrà che procedere avendo ben presenti la tipologia del servizio e le pretese/aspettative di entrambi i contraenti sulla impostazione concreta della stessa. Non è dunque risposta che possa essere correttamente procurata in questa sede.